Un protocollo non si nega a nessuno.
La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 25568 depositata l’11 luglio 2025 ha sottolineato che le intese stipulate tra tribunali e Consigli dell’ordine degli avvocati, non hanno titolo ad introdurre, a livello locale, regole con effetto derogatorio rispetto alle disposizioni del codice di rito.
Nel caso esaminato la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la richiesta di applicazione di pene sostitutive di pene detentive brevi che non sia corredata dalla documentazione utile ai fini della sua valutazione, posto che la legge non prevede tale onere a carico dell’imputato, né esso può scaturire da intese stipulate con i Consigli dell’ordine degli avvocati, che non hanno titolo ad introdurre, a livello locale, regole con effetto derogatorio rispetto alle disposizioni del codice di rito: ne consegue che deve essere cassata con rinvio la sentenza del giudice d’appello che pone a carico dell’imputato l’onere di indicare all’autorità giudiziaria le modalità di esecuzione della misura sostitutiva richiesta, onere che invece non può essere posto a carico del prevenuto, una volta acquisito il consenso alla sostituzione.
Alle volte nei protocolli gli avvocati sono più realisti del Re (magistrati) e la conseguenza è … quella descritta nella sentenza in nota.
