Misure alternative alla detenzione: i parametri cui deve attenersi il tribunale di sorveglianza (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 23722/2025, udienza del 20 giugno 2025, deposito del 25 giugno 2025, ha ribadito che ai fini della concessione delle più ampie misure alternative, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

Provvedimento impugnato

Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di AM per ottenere l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare e la semilibertà, rilevando la pericolosità sociale, desunta anche dalla condotta di evasione commessa durante la fase cautelare del titolo in esecuzione, e l’inaffidabilità della proposta lavorativa.

Ricorso per cassazione

Ricorre AM, a mezzo del difensore, che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata denunciando il vizio della motivazione poiché per la condotta di evasione neppure pende un procedimento penale, mentre la valutazione sulla pericolosità è ancorata alle condotte passate, senza adeguata valorizzazione della positiva condotta tenuta in seguito, che il Tribunale di sorveglianza aveva già positivamente considerato tanto che aveva recentemente concesso la liberazione anticipata e i permessi premio.

Decisione della Suprema Corte

Il ricorso è fondato quanto alla detenzione domiciliare e alla semilibertà.

La giurisprudenza di legittimità è orientata ad affermare che ai fini della concessione delle più ampie misure alternative, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Rv. 264602).

Del resto, la giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che in tema di misure alternative, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, e, quindi, dell’accoglimento o del rigetto dell’istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 773 del 03/12/2013 dep. 2014, Rv. 258402), pur essendo necessario ancorare tale prognosi a dati fattuali obiettivi quali, ad esempio, l’avvio del reinserimento sociale mediante permessi premio, mediante i quali è possibile saggiare l’affidabilità del condannato.

Si è in proposito chiarito che «prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello» (Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, Rv. 264037).