Criteri applicativi della particolare tenuità del fatto secondo la cassazione (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezioe 5 con la sentenza numero 25552/2025 indica i criteri applicativi dell’articolo 131 bis c.p., ricordando la differenza tra “particolare tenuità” del fatto e condotta non particolarmente grave.

La disposizione dell’art. 131 bis cod. pen., nell’interpretazione fornita dalla Suprema Corte, enuncia, quali indici idonei per la contemplata causa di proscioglimento, vale a dire, la “particolare tenuità” del fatto, la circostanza che la condotta si sia risolta non già in un episodio non particolarmente grave, ma, appunto, tenue, tale da arrecare in misura minima, quasi insignificante, la lesione del bene giuridico protetto dalla norma violata.

Ciò ricorre quando sussista l’esiguità del danno o del pericolo, l’occasionalità della condotta antigiuridica ed il modesto grado di colpevolezza: indici, questi, che devono essere congiuntamente considerati in riferimento al fatto concreto nelle sue caratteristiche oggettive e soggettive e non all’astratta fattispecie (Sez. 5, n. 29831 del 13/03/2015, La Greca, Rv. 265143; Sez. 5, n. 34227 del 07/05/2009, Scalzo, Sv. 244910).

Secondo il dictum delle Sezioni Unite Ubaldi, la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la quale può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che – salve le condizioni ostative tassativamente previste dall’art. 131 bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale – tenga conto di una serie di indicatori rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064).

In tema di non punibilità per particolare tenuità del fatto, il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente, ovvero quando si valuti l’esistenza di analoghe condotte pregresse risultanti dagli atti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591; Sez. 4, Sentenza n. 14073 del 05/03/2024, Rv. 286175 – 02; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin Anci, Rv. 278347 – 01), e non va tenuto conto dei reati estinti, ai sensi dell’art. 460, comma 5, cod. proc. pen., conseguendo all’estinzione del reato anche l’elisione di ogni effetto penale della condanna (Sez. 5, Sentenza n. 24089 del 05/05/2022, Rv. 283222 – 01; Sez. 4, n. 11732 del 17/03/2021, Moiola, Rv. 280705 – 01).

Nella specie, la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen. è stata negata dalla Corte d’appello, con apprezzamento di fatto, immune da censure di illogicità, con riferimento ai numerosi precedenti penali, anche specifici, da cui è gravata l’imputata (tra cui sei condanne per furto, due per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento e due per invasione di terreni ed edifici), parte delle quali riportate in epoca antecedente rispetto alla commissione del furto contestato, attestanti la abitualità delle condotte predatorie della Morandi, cui è stata riconosciuta la contestata recidiva qualificata.

La Corte di merito ha, inoltre, tenuto conto della intrinseca gravità dei fatti, segnatamente, della minaccia ai danni della persona offesa, mediante proferimento di gravi frasi intimidatorie, una volta scoperta dal teste, che ne precludono un giudizio di minima offensività, nell’ambito di una valutazione discrezionale che si mantiene nei limiti di un apprezzamento di fatto, immune da vizi logici e giuridici.

In ordine alle circostanze di fatto che contestualizzano il reato, esse sono argomento, di ferrea logica ed intrinseca correttezza ermeneutica, in nulla scalfito dalle argomentazioni svolte nell’odierno motivo di ricorso, nel quale non vengono prospettate argomentazioni tali da disarticolarlo, né sotto il profilo della sua eventuale erroneità in punto di stretto diritto, né sotto quello della sua possibile illogicità o della insufficienza della sua espressione motivazionale.

Ed invero non risulta una allegazione di fatti specifici da parte dell’imputato che possano essere letti in segno contrario. In tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all’art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo la prova della cui ricorrenza è demandata all’imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l’indicazione di elementi specifici. (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024 Rv. 286101 – 02).