La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 24974/2025 ha sottolineato che per il riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno (art. 62, n. 6 c.p.), in caso di rifiuto dell’offerta da parte della persona offesa, il reo deve procedere ad un’offerta reale ex artt. 1209 ss. c.c., con conseguente spossessamento effettivo della somma.
Solo così può valutarsi l’effettività e la sincerità della condotta riparatoria.
La Suprema Corte ha esaminato un caso di istigazione alla corruzione, confermando l’orientamento restrittivo della giurisprudenza.
Il fatto: un imputato aveva offerto denaro agli agenti accertatori per evitare la contestazione di violazioni al Codice della strada. Condannato per istigazione alla corruzione, chiedeva la riduzione della pena sulla base dell’offerta, a fini riparatori, di due assegni circolari intestati ai pubblici ufficiali.
La Corte ha respinto la richiesta, ribadendo il principio secondo cui la mera volontà risarcitoria, se non accompagnata da atti giuridicamente idonei e irrevocabili, non è sufficiente a integrare l’attenuante ex art. 62, n. 6, c.p.
