Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 23507/2025, udienza del 30 aprile 2025, deposito del 24 giugno 2025, ha ribadito che, in presenza di una “doppia conforme”, nel caso di doppia conformità, è ammissibile la motivazione della sentenza d’appello per relationem a quella della decisione di primo grado, sempre che le censure formulate contro la prima sentenza non contengano elementi e argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi.
In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico e inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Rv. 266617-01; Sez. 6, n.28411 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 256435; Sez. 3, n. 13926 del 10/12/2011, dep. 2012, Rv. 252615; Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Rv. 209145; Sez. 2, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Rv. 197250).
Inoltre, costituisce orientamento interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, nel caso di doppia conformità, sia ammissibile la motivazione della sentenza d’appello per relationem a quella della decisione di primo grado, sempre che le censure formulate contro la prima sentenza non contengano elementi e argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi, in quanto il giudice di appello, nel controllare la fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate. La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d’appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono “l’ossatura” dello schema difensivo dell’imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell’iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (Sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 2003, Rv. 223061).
