Chiamata in reità o in correità fondata su dichiarazioni de relato: condizioni richieste perché acquisisca valore probatorio (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 24403/2025, udienza del 20 giugno 2025, deposito del 2 luglio 2025, ha elencato, richiamando plurime decisioni delle Sezioni unite penali, le condizioni necessarie perché una chiamata in reità o in correità fondata su dichiarazioni de relato acquisisca valore probatorio.

La chiamata in reità fondata su dichiarazioni de relato, per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell’accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090 – 01). La chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 – dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143 – 01).

Alla chiamata in correità o in reità de relato si applica l’art. 195 cod. proc. pen. anche quando la fonte diretta sia un imputato di procedimento connesso, ex art. 210 cod. proc. pen., o un teste assistito, ex art. 197-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 – dep. 2013, Aquilina, Rv. 255142 – 01).

L’imputato che, nel corso del suo esame, riferisca circostanze di fatto confidategli da terzi relativi a profili di altrui responsabilità va equiparato – in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 209 cod. proc. pen. – all’imputato di procedimento connesso, di cui all’art. 210 cod. proc. pen., con conseguente applicazione delle regole di cui all’art. 195 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 – dep. 2013, Aquilina, Rv. 255141 – 01).

Non costituisce riscontro estrinseco ed individualizzante di una chiamata in correità o in reità de relato con cui si attribuisce all’accusato il ruolo di mandante di un omicidio l’esistenza di un semplice interesse da parte del predetto alla commissione del delitto (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 – dep. 2013, Aquilina, Rv. 255144 – 01, ha evidenziato che tale elemento può spiegare, al più, una funzione orientativa nella valutazione della chiamata).