Guida in stato di ebbrezza: prelievo ematico valido anche senza consenso (Redazione)

La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 24618 del 4 luglio 2025, ha ribadito un principio importante in materia di guida in stato di ebbrezza:

il prelievo ematico effettuato presso una struttura sanitaria è valido anche in assenza del consenso dell’indagato, poiché l’art. 186 c.d.s. non lo richiede.

Tuttavia, è necessario che l’interessato sia informato della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi:

• dell’art. 114 disp. att. c.p.p.

• e dell’art. 356 c.p.p.

La prova di tale avviso può risultare dalla sottoscrizione di apposito modulo, da parte dell’imputato, prima del prelievo.

Nel caso esaminato dalla Suprema Corte:

• la difesa invocava la tardività dell’avviso e la nullità del consenso;

• la Corte ha invece ritenuto che il consenso non sia necessario, essendo sufficiente l’avviso al difensore, correttamente documentato.

Conclusione: il prelievo ematico, in assenza di consenso, è utilizzabile ai fini penali, se è rispettato il diritto di difesa e l’avviso al difensore.

Un chiarimento importante per operatori del diritto, medici e forze dell’ordine in tema di accertamenti sanitari coattivi e garanzie procedurali.

Un commento

  1. Chiaramente neanche il previo avviso al difensore è dovuto ove il prelievo ematico sia da inserirsi in un protocollo sanitario.-

    "Mi piace"

I commenti sono chiusi.