La Cassazione penale sezione 4 con la sentenza numero 24618 del 4 luglio 2025, ha ribadito un principio importante in materia di guida in stato di ebbrezza:
il prelievo ematico effettuato presso una struttura sanitaria è valido anche in assenza del consenso dell’indagato, poiché l’art. 186 c.d.s. non lo richiede.
Tuttavia, è necessario che l’interessato sia informato della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi:
• dell’art. 114 disp. att. c.p.p.
• e dell’art. 356 c.p.p.
La prova di tale avviso può risultare dalla sottoscrizione di apposito modulo, da parte dell’imputato, prima del prelievo.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte:
• la difesa invocava la tardività dell’avviso e la nullità del consenso;
• la Corte ha invece ritenuto che il consenso non sia necessario, essendo sufficiente l’avviso al difensore, correttamente documentato.
Conclusione: il prelievo ematico, in assenza di consenso, è utilizzabile ai fini penali, se è rispettato il diritto di difesa e l’avviso al difensore.
Un chiarimento importante per operatori del diritto, medici e forze dell’ordine in tema di accertamenti sanitari coattivi e garanzie procedurali.

Chiaramente neanche il previo avviso al difensore è dovuto ove il prelievo ematico sia da inserirsi in un protocollo sanitario.-
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