Cassazione penale, Sez. 1^, sentenza n. 24136/2025, udienza del 23 giugno 2025, deposito dell’1° luglio 2025, ha ribadito il principio di diritto per il quale, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice – in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. – è tenuto a motivare, non solo in ordine all’individuazione della pena-base, ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all’uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Rv. 279316 – 01).
Tale opzione ermeneutica, da ultimo, ha ricevuto il definitivo suggello delle Sezioni unite, che hanno ribadito la necessità di una ricognizione preliminare delle frazioni sanzionatorie che compongono il trattamento sanzionatorio rideterminato ex artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen., affermando il seguente principio di diritto: «In tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01).
