La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 24708 depositata il 4 luglio 2025 ha stabilito che il deposito di atti, memorie o documenti difensivi è sempre ammesso anche in forma cartacea (cosiddetta “analogica”) nel corso delle udienze in camera di consiglio e dibattimentali.
Ne consegue che l’ordinanza con la quale il giudice escluda la costituzione di parte civile avvenuta direttamente in udienza per violazione della previsione di cui all’articolo 111-bis Cpp, che prescrive come obbligatorio il deposito telematico degli atti processuali, è abnorme per avere fatto riferimento a una normativa estranea alla situazione processuale da regolare, e quindi tale da risultare “extra-vagante” rispetto al sistema processuale.
La Suprema Corte sottolinea che la Riforma Cartabia non ha introdotto modifiche alla disciplina dell’attività di udienza, ovvero di quelle attività che, appunto, vengono compiute in udienza, tra cui non può non farsi rientrare, alla luce dell’espressa previsione dell’articolo 78 c.p.p., la costituzione di parte civile (come pure esemplificativamente, il deposito di una nomina in corso di causa o la produzione di un documento in udienza, ad esempio, all’esito dell’esame di un teste).
