Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 4/2025 ha ricordato che costituisce (anche) grave illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che, dapprima, svolga indagini difensive ex art. 391 bis cpp in violazione di Legge (art. 55 co. 2 cdf) e, quindi, utilizzi in giudizio detti documenti e prove (art. 50 cdf), in spregio dei doveri di probità, dignità, decoro e correttezza della professione forense
Nella specie, l’avvocato era stato condannato in sede penale a dieci mesi di reclusione e alla interdizione dall’esercizio della professione forense per la durata di due anni per aver svolto indagini difensive suggestionando le persone informate sui fatti, al fine di conseguire deposizioni compiacenti e/o verbalizzando dichiarazioni diverse da quanto da loro affermato, ovvero predisponendo precedentemente le risposte che i dichiaranti dovevano fornire.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Galletti), sentenza n. 4 del 29 gennaio 2025
Nota:
In argomento vedi pure CNF n. 229/2017, secondo cui l’illecito deontologico in parola non presuppone la dichiarazione di inutilizzabilità della prova.
