Le condizioni per la produzione documentale in cassazione vengono indicate dalla sentenza numero 20068/2025 della sezione 3.
La Suprema Corte ha ricordato che nel giudizio di legittimità non è consentita la produzione di documenti nuovi attinenti al merito, ad eccezione di quelli che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali possa derivare l’applicazione dello “ius superveniens”, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli.
In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile la produzione dei modelli F24 attestanti l’avvenuto pagamento di debiti tributari ai fini dell’applicazione dell’attenuante speciale di cui all’art. 13-bis, comma 1, primo periodo, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87, norma più favorevole, applicabile pertanto anche a fatti pregressi.
Ai sensi dell’art. 13-bis, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 74 del 2000, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), d.lgs. n. 87 del 2014, entrato in vigore il 29/06/2024, «Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell’articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto».
La modifica normativa introdotta, che attiene alla determinazione della pena, è più favorevole per l’imputato, perché, rispetto alla formulazione vigente prima della novella, il termine ultimo entro il quale estinguere il debito tributario, rilevante ai fini dell’applicazione della circostanza attenuante speciale, prima fissato nella dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, è oggi individuato nella chiusura del dibattimento stesso, avvenuta in data 18/07/2022.
La difesa deduce in proposito, allegando al ricorso dei modelli F24, il totale pagamento del debito tributario alla data del 31/05/2022, attraverso il versamento, nella indicata data, dell’ultima delle rate contenute nel piano di rateizzazione previsto a seguito dell’atto di adesione del contribuente: il pagamento integrale del debito tributario, nelle modalità concordate con l’amministrazione finanziaria, in data anteriore alla chiusura del dibattimento di primo grado, avvenuta all’udienza del 18/07/2022, sarebbe dunque tale da far ritenere il ricorrente meritevole dell’applicazione della circostanza attenuante speciale introdotta con l’art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000.
Va ricordato, al riguardo, che, nel giudizio di legittimità, non è consentita l’acquisizione di documenti attinenti al merito sul rilievo che la Corte di cassazione non deve mai procedere ad un esame degli atti, ma solo alla valutazione circa la esistenza della motivazione e della sua logicità, non essendo riprodotta nel codice di rito attuale la disposizione che, nell’art. 533 di quello 9 abrogato, riconosceva ai difensori tale facoltà (Sez. 5. n. 45139 del 23/04/2013, Rv. 257541; Sez. 3, n. 8996 del 10/02/2011, Rv. 249614; Sez. 5, n. 25897 del 15/05/2009, Milone, Rv. 243902), eccezion fatta dei documenti che l’interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio e dai quali può derivare l’applicazione dello ius superveniens, di cause estintive o di disposizioni più favorevoli (Sez. 3, n. 38216 del 18/05/2017, Bruno, n.m.; Sez. 3, n. 27417 del 01/04/2014, C., Rv. 259188; Sez. 5, n. 10382 del 09/06/1999, Calascibetta, Rv. 214298).
Nella specie, la produzione documentale, che sarebbe inammissibile nella parte in cui attiene al merito, è invece ammissibile nella parte in cui deduce l’applicabilità della speciale attenuante di cui all’art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, alla luce delle modifiche apportate dall’art. 1, comma 1, lett. g), n. 1), d.lgs. n. 87 del 2024, a decorrere dal 29/06/2024, non valutabile nel giudizio di secondo grado, conclusosi il 02/05/2024.
La documentazione allegata al ricorso consta di tre modelli F24 attestanti l’avvenuto pagamento, alla data del 31/05/2022, di ratei di pagamento di debiti tributari relativi agli anni di imposta 2013, 2014 e 2015; tale documentazione deve essere posta in relazione all’affermazione del giudice di primo grado, al punto 9.4 della pagina 41, secondo cui l’imputato aveva osservato il piano di rateizzazione e residuava, alla data del 23/05/2022, il pagamento di un’ultima rata, con scadenza 31/05/2022.
Ebbene, l’art. 13, comma 1-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, costituendo, come già anticipato, norma sostanziale più favorevole – come tale suscettibile di applicazione retroattiva in virtù del principio generale sancito dall’art. 2, comma 4, cod. pen. – trova applicazione anche nella fattispecie, benché il fatto sia stato commesso in epoca antecedente.
Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata in ordine alla applicabilità della circostanza attenuante speciale di cui all’art. 13-bis, comma 1, primo periodo, d.lgs. n. 74 del 2000, con rinvio per nuovo giudizio sul punto, relativamente agli anni di imposta 2014 e 2015, cui si riferiscono i modelli F24 allegati al ricorso (per l’anno di imposta 2013 è intervenuta causa estintiva del reato come meglio sarà detto nel successivo paragrafo).
