Bancarotta fraudolenta documentale “specifica” e “generale”: l’individuazione del discrimine tra le due fattispecie delineate dalla disposizione di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 24313/2025 torna ad occuparsi del discrimine tra bancarotta fraudolenta documentale “specifica” e “generale”.

La Suprema Corte sottolinea che è pacifico che la fattispecie di occultamento, omessa tenuta o distruzione delle scritture contabili (bancarotta fraudolenta documentale “specifica”) richieda il fine di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o altri un ingiusto profitto (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01, in motivazione; Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 2019, Rv. 274630-01).

Tale fine è necessario perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175-01; Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992-01; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915-01).

Orbene, come si desume dalla norma – che parla di sottrazione, distruzione o falsificazione, «in tutto o in parte» dei libri o delle altre scritture contabili – anche la parziale carenza di documentazione integra la fattispecie di cui alla prima parte dell’articolo 216, comma 1, n. 2, r.d. 267/1942.

Tanto è stato di recente ribadito dalla Suprema Corte: «… non è necessario che detta omissione annotativa sia perdurata per tutta la vita dell’impresa, né che essa riguardi tutte le scritture contabili, ben potendo essere parziale, sia in riferimento all’oggetto che in riferimento allo sviluppo, potendo essa manifestarsi sia in senso diacronico che sincronico.

Ciò, peraltro, emerge inequivocabilmente dal testo della disposizione normativa, che chiarisce come la condotta riguarda “…in tutto o in parte …” le scritture contabili, potendo, quindi, manifestarsi attraverso la radicale carenza di tutte o di parte delle scritture e dei libri contabili e non in una loro tenuta lacunosa, connotata da omissioni annotative, come già detto in precedenza.

Si è, inoltre, spiegato, ad ulteriore individuazione del discrimine tra le due fattispecie delineate dalla disposizione di cui all’art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare, che la fraudolenta tenuta delle scritture, a dolo generico, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi» (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Rv. 284677-02, in motivazione).

La bancarotta fraudolenta documentale “generale” è, invece, integrata dalla tenuta della contabilità – che, dunque, esiste – in modo da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio della fallita e si realizza mediante l’annotazione di dati falsi o l’omessa annotazione di dati veri (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321-01) e, sotto il profilo soggettivo, implica il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838-01; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650-01).

Tanto spiega il diverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta fraudolenta documentale “generale” la fraudolenza è insita nella condotta materiale di alterazione della valenza delle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; nel caso della bancarotta fraudolenta documentale “specifica” l’elemento oggettivo coincide con quello di cui alla bancarotta documentale semplice di cui all’art. 217, comma 2, r.d. 267/1942, sicché è necessaria una specifica direzione della volontà che la distingua dall’ipotesi meno grave appena detta (Sez. 5, n. 42546 del 07/11/2024, Cocozza, Rv. 287175-01).

Il dolo della bancarotta fraudolenta documentale “specifica” può essere desunto anche dalle provate condotte distrattive ai danni della fallita, la cui destinazione resti incerta proprio per la mancata consegna della contabilità, specie se protrattasi nel tempo e comportante un’ingente esposizione debitoria finale (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304-01; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179-01; Sez. 5, n. 47762 del 16/12/2022, non massimata).

Tuttavia, nella specie né la sentenza di primo grado, né quella d’appello chiariscono in modo sufficiente per quale ragione possa dirsi che le omissioni contabili, in larga parte risalenti negli anni (mancando integralmente le scritture contabili dal 2012 e presentando, però, già dal 2006 al 2011, carenze sostanziali: così, ad esempio, si desume dalle pagine 3, 7 e seguenti e 17 della sentenza di primo grado) fossero correlate a quanto avvenuto, per lo più, nel 2013 e, in minor parte, nel 2011, ovvero alle distrazioni anzidette.

Ne consegue, per tale parte, l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza d’appello, per un rinnovato giudizio sulla sussistenza del dolo dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale contestati