Aggravante dell’avere commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede: configurabilità furto al supermercato (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza 24569/2025 ha ricordato che «sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. – “sub specie” di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede – nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati – in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del “self service” – la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l’esclusione dell’aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale» (Sez. 5, n. 6416 del 14/11/2014, Garofalo, Rv. 262663; Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493).

Va, peraltro, rilevato che le deduzioni della ricorrente, in ordine al controllo degli addetti alla vigilanza, si presentano generiche e assertive.

Del tutto priva di rilievo è la circostanza che l’imputata non avesse rimosso alcuna placca antitaccheggio.

Va, invero, avidenziato che la presenza di una placca antitaccheggio non è affatto necessaria per configurare l’aggravante in questione.

Anzi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che «integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all’interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo a distanza che esclude l’esposizione della merce alla pubblica fede» (Sez. 5, n. 21158 del 30/11/2016, Monachino, Rv. 269923).