Mi casa no es su casa: il contrasto dell’occupazione arbitraria di immobili destinati al domicilio altrui nel DL Sicurezza (Vincenzo Giglio)

Le novità normative

Tra le molte novità introdotte dal DL Sicurezza sono comprese quelle previste dal suo art. 10, rubricato “Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui”.

Eccone il testo integrale:

1. Dopo l’articolo 634 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 634 -bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui)

1. Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato.

2. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla pena prevista dal primo comma.

3. Non è punibile l’occupante che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile.

4. Il delitto è punito a querela della persona offesa.

5. Si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

2. All’articolo 639-bis del codice penale, dopo la parola: «633» è inserita la seguente: «, 634 -bis».

3. Dopo l’articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 321-bis (Reintegrazione nel possesso dell’immobile)

1. Su richiesta del pubblico ministero il giudice competente dispone con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile o delle sue pertinenze oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell’articolo 634-bis del codice penale. Prima dell’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Nei casi in cui l’immobile occupato sia l’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all’articolo 634-bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 55.

3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo.

4. In caso di diniego dell’accesso, di resistenza, di rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o di assenza dell’occupante, gli ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica.

5. Gli ufficiali di polizia giudiziaria redigono verbale delle attività svolte, enunciando i motivi del provvedimento di rilascio dell’immobile. Copia del verbale è consegnata alla persona destinataria dell’ordine di rilascio.

6. Nelle quarantotto ore successive gli ufficiali di polizia giudiziaria trasmettono il verbale al pubblico ministero competente per il luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta; questi, se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale.

7. La reintegrazione nel possesso perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di cui al medesimo comma 6. Copia dell’ordinanza e del decreto di cui al comma 6 è immediatamente notificata all’occupante».

La relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione del DL Sicurezza

Vi si legge quanto segue riguardo all’art. 10:

L’articolo in esame interviene in materia di occupazione arbitraria di immobili, da un lato introducendo una nuova fattispecie di reato nel codice penale, dall’altro prevedendo una specifica procedura per la reintegrazione nel possesso dell’immobile occupato.

In particolare, il comma 1 introduce l’articolo 634-bis del codice penale, rubricato «Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui». Si tratta di un delitto perseguibile a querela della persona offesa (o d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità) volto a punire le condotte di quei soggetti che, mediante violenza o minaccia, occupano o detengono senza titolo un immobile o pertinenza, destinato a domicilio altrui, ovvero impediscono il rientro nel medesimo immobile da parte del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente. La pena prevista è quella della reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi si appropria di un immobile o sue pertinenze, destinato a domicilio altrui, con artifizi o raggiri, o cede ad altri l’immobile occupato, nonché colui che – fuori dei casi di concorso nel reato – si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione. Invece, non è punibile l’occupante che collabora all’accertamento dei fatti e ottempera volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile. Con tale misura, si potenziano gli strumenti di contrasto delle occupazioni abusive degli immobili previsti dal quadro normativo vigente, secondo il quale, infatti, il fenomeno delle predette occupazioni si configura quale illecito civile (che obbliga l’autore alla restituzione e al risarcimento del danno) oltre che come reato, punibile – ai sensi dell’articolo 633 del codice penale – con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Il comma 2 inserisce il nuovo reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui tra i reati procedibili d’ufficio se commessi su immobili pubblici o a destinazione pubblica. Il presente intervento non si limita a prevedere la delineata nuova fattispecie delittuosa, ma al comma 3 si occupa altresì di riconnettere alla stessa una specifica e apposita azione di tutela, introducendo nel codice di procedura penale una procedura volta alla reintegrazione nel possesso dell’immobile «oggetto di occupazione arbitraria ai sensi dell’articolo 634-bis del codice penale».

Più in dettaglio, nel citato comma 3 si prevede, con l’introduzione del nuovo articolo 321-bis del codice di procedura penale, che il giudice competente – su richiesta del pubblico ministero – disponga con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell’immobile. Nella fase antecedente all’esercizio dell’azione penale, provvede il giudice per le indagini preliminari. Se l’immobile occupato corrisponde all’unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono la denuncia, espletati i primi accertamenti tesi a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano – senza ritardo – presso l’immobile del quale il denunciante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le consuete attività di polizia giudiziaria. Qualora dovessero sussistere fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, gli ufficiali di polizia giudiziaria ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso. In caso di diniego all’accesso, resistenza, rifiuto di eseguire l’ordine di rilascio o assenza dell’occupante, i predetti ufficiali di polizia giudiziaria, ove sussistano fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione, dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso, previa autorizzazione del pubblico ministero. Tale autorizzazione deve essere scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, ovvero resa per via telematica. Inoltre, ai medesimi ufficiali spetta l’onere di redigere il verbale delle attività svolte – dal quale devono risultare i motivi che hanno portato al provvedimento di rilascio – e di consegnarne copia alla persona destinataria dell’ordine di rilascio. Il verbale deve essere poi trasmesso, nelle quarantotto ore successive, al pubblico ministero del luogo in cui la reintegrazione del possesso è avvenuta. Se il pubblico ministero non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, chiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale. Nel caso di inosservanza dei termini previsti, ovvero nei casi in cui il giudice non emette l’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la reintegrazione nel possesso perde efficacia. Infine, si prevede che copia dell’ordinanza e del decreto di reintegrazione nel possesso debba essere immediatamente notificata all’occupante”.

La scheda sintetica

…Art. 634-bis, cod. pen.

Il primo comma descrive tre condotte, peraltro tutte necessariamente qualificate dalla violenza o minaccia:

a) occupazione o detenzione senza titolo di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze:

b) impedimento del rientro del proprietario o di colui che detiene legittimamente l’immobile;

c) appropriazione di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cessione ad altri dell’immobile occupato.

La pena edittale, uguale per tutte le condotte, è della reclusione da due a sette anni di reclusione.

Il secondo comma, dopo aver premesso una clausola di salvezza rispetto alle condotte del primo comma (“Fuori del casi di concorso nel reato”), criminalizza la condotta di chi “si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima”.

Il terzo comma introduce una causa di non punibilità a favore dell’occupante “che collabori all’accertamento dei fatti e ottemperi volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile”.

Il quarto e il quinto comma regolano il regime di procedibilità: a querela di parte ordinariamente, d’ufficio “se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”.

…Art. 639-bis, cod. pen.

Nel corpo di tale articolo, che prescrive la procedibilità d’ufficio per i reati previsti dagli artt. 631, 632, 633 e 636 allorché si tratti di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, è stato incluso anche l’art. 634-bis.

…Art. 321-bis, cod. proc. pen.

Istituisce nel complesso una procedura di rapida reintegrazione nel possesso dell’immobile a vantaggio di chi ne sia stato spogliato illecitamente attraverso un’occupazione arbitraria nei termini di cui all’art. 634-bis, cod. pen.

Il provvedimento di reintegra, nella forma di decreto motivato, è emesso, a richiesta del PM, dal giudice che procede, o dal GIP nella fase delle indagini.

Se l’immobile occupato è “l’unica abitazione effettiva del denunciante”, gli ufficiali di PG che hanno ricevuto la denuncia del reato svolgono accertamenti preliminari per verificare se l’occupazione sia arbitraria, si recano tempestivamente presso l’immobile oggetto di denuncia e conducono le attività descritte nell’art. 55, cod. proc. pen.

Gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all’articolo 634 -bis del codice penale, espletati i primi accertamenti volti a verificare la sussistenza dell’arbitrarietà dell’occupazione, si recano senza ritardo presso l’immobile del quale il denunziante dichiara di essere stato spossessato, al fine di svolgere le attività di cui all’articolo 55.

Ove gli ufficiali di PG ravvisino “fondati motivi per ritenere l’arbitrarietà dell’occupazione”, ordinano all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e contestualmente reintegrano il denunciante nel possesso dell’immobile medesimo.

Se l’occupante si oppone all’accesso, resiste, rifiuta di eseguire l’ordine di rilascio oppure se è assente, gli ufficiali di PG “dispongono coattivamente il rilascio dell’immobile e reintegrano il denunciante nel possesso del medesimo, previa autorizzazione del pubblico ministero, scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, o per via telematica”.

Gli stessi ufficiali hanno l’obbligo di redigere un verbale delle attività svolte e di motivare il provvedimento di rilascio dell’immobile.

Entro le 48 ore successive sono tenuti a trasmettere il verbale al PM competente il quale “se non dispone la restituzione dell’immobile al destinatario dell’ordine di rilascio, richiede al giudice la convalida e l’emissione di un decreto di reintegrazione nel possesso entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale”.

Il mancato rispetto dei predetti termini e l’omessa emissione dell’ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della relativa richiesta comportano la perdita di efficacia della reintegrazione nel possesso.

Elementi di riflessione

Ne ha forniti parecchi la relazione dell’Ufficio del Massimario della Suprema Corte sul DL Sicurezza di cui tanto si è discusso in questi giorni.

I lettori che fossero interessati ad approfondire i suoi contenuti di dettaglio possono consultarla a questo link, concentrandosi sul paragrafo 5, pagg. 26 e ss.

Si aggiungono qui alcune ulteriori notazioni.

…La causa di non punibilità

È testualmente accordata soltanto all’”occupante”.

Non è dato tuttavia comprendere perché non sia stato fatto alcun cenno al detentore il quale, così come l’occupante, è in grado, ove lo voglia, di collaborare all’accertamento dei fatti e ottemperare volontariamente all’ordine del rilascio dell’immobile.

…La procedura di reintegra nel possesso dell’immobile

Si ripresenta anche in questo caso il medesimo problema sottolineato per la causa di non punibilità.

La reintegra è accordata, stando al tenore letterale del primo comma dell’art. 321-bis, cod. proc. pen., per gli immobili oggetto di occupazione arbitraria. Non sono quindi menzionate le ulteriori condotte contemplate dall’art. 634-bis, cod. pen., non risultando peraltro decisiva a parere di chi scrive, ai fini dell’eventuale estensione del perimetro applicativo della norma, l’espressione “occupazione arbitraria ai sensi dell’articolo 634-bis” che richiama sì la norma del codice sostanziale ma premettendole una e una sola specifica condotta.

Lo stesso primo comma non prevede, nel delineare la procedura ordinaria, alcun limite temporale sia per la richiesta del PM che per l’emissione del decreto motivato del giudice, né pare potergli associare la tempistica prevista per la reintegra operata dagli ufficiali di PG, evidentemente legata alla necessità del controllo e dell’avallo giudiziario di un provvedimento autorizzato precariamente dal PM.

Resta quindi l’incongruenza di una richiesta e di un provvedimento che, in quanto privi di limiti temporali, appaiono distonici col senso generale della riforma legislativa.

Residuano infine ulteriori dettagli incongruenti.

Nell’art. 321-bis si fa ripetutamente cenno alla denuncia e al denunciante sebbene, come si è visto, l’ordinaria procedibilità del reato di cui all’art. 634-bis sia a querela.

Allorchè si descrive la procedura di rilascio direttamente condotta dagli ufficiali di PG non si prevede alcun termine per il rilascio dell’autorizzazione del PM in una della varie forme contemplate.

…La pena edittale

Come si è visto, è la reclusione da due a sette anni.

Può interessare sapere che la pena prevista per il delitto previsto dall’art. 338, cod. pen., (Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) va da un anno a sette anni.

Imputazione tutt’altro che banale, quest’ultima, se si considera che è stata quella centrale nella saga giudiziaria della cosiddetta trattativa Stato – mafia.

Se ne desume che per l’attuale legislatore l’occupazione arbitraria di un immobile altrui è più grave della condotta di chi usa violenza o minaccia verso i bersagli istituzionali sopra descritti.

Ma è più grave anche della calunnia e della falsa testimonianza (da due a sei anni), e solo un pizzico meno grave della promozione, costituzione o organizzazione di un’associazione a delinquere (da tre a sette anni).

Pochi esempi per non appesantire il discorso ma ce ne sarebbero tanti altri ugualmente significativi.

Sembrerebbe configurarsi un difetto di ragionevolezza nella pena prevista per l’occupazione arbitraria, sia nel minimo che nel massimo edittale, ma intanto non può che prendersi atto di quanto stia cambiando la piramide valoriale su cui si regge il diritto penale.