Nel caso esaminato il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza 483/2024 nel confermare il richiamo verbale sottolineava che nel processo penale, la difesa tecnica garantita dall’Avvocato è obbligatoria allo scopo di assicurare la buona amministrazione della giustizia; da ciò deriva la necessità di garantire all’imputato un difensore d’ufficio, quando non sia assistito da un difensore di fiducia.
L’istituto della difesa d’ufficio è quindi la concreta rappresentazione del ruolo sociale dell’avvocato, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e garanzia della pienezza della tutela dei diritti di tutti quei soggetti che, per la loro debolezza, sono esposti a possibili discriminazioni.
L’Avvocato deve essere quindi sempre consapevole dell’alto ruolo che riveste la difesa d’ufficio e deve essere quindi preparato ed in grado di assicurare la migliore difesa possibile ed evitare che l’assistito si ritrovi, ingiustificatamente, privato della necessaria doverosa ed irrinunciabile difesa per la sua miglior tutela.
Fatto:
L’Ufficio del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze segnalava che l’avvocata [RICORRENTE] non si era presentata all’udienza preliminare del 5 dicembre 2018 nell’ambito di un giudizio nel quale era stata incaricata della difesa di ufficio.
Alla segnalazione veniva allegato il verbale di udienza da cui emergeva:
a) la nomina di altro difensore immediatamente reperibile, ai sensi dell’art. 97, comma IV, c.p.p. e b) il rinvio ad altra udienza del procedimento, non essendovi prova della conoscenza del processo da parte dell’imputato, con delega alla P.G. di effettuare nuove ricerche finalizzate alla notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare.
L’avv. [RICORRENTE], ricevuto l’avviso di cui all’art. 11 del Regolamento CNF n. 2/2014, riferiva di non aver potuto presenziare all’udienza preliminare per “un disturbo gastrointestinale con febbre avuto nel corso della notte”. Riferiva, altresì, di essersi rivolta al collega [OMISSIS] affinché la sostituisse, ma invano, in quanto questi non poteva.
Tale ultima circostanza veniva comprovata documentalmente con dichiarazione resa dall’avvocato [OMISSIS], tramite e-mail. L’avv. [RICORRENTE], infine, deduceva che, trattandosi di imputato irreperibile, la mancata partecipazione non avrebbe potuto comportare alcuna conseguenza negativa stante anche la eventuale, come invero poi accaduto, designazione di un difensore immediatamente reperibile ex art. 97, comma IV, c.p.p
Decisione:
Devesi preliminarmente osservare come il Consiglio Nazionale Forense abbia, con orientamento ormai consolidato, ritenuto che il richiamo verbale, sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare (art. 22 cdf), presuppone comunque l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, sicché se ne deve ammettere l’impugnabilità dinanzi al Consiglio Nazionale Forense da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fase decisoria (Capo VI Reg. CNF n. 2/2014, cfr. ex multis, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 280 del 31 dicembre 2022; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 202 del 28 ottobre 2022; conformi a Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza n. 22426 del 15 luglio 2022). Nel merito, il ricorso è infondato.
Infatti, quanto alla ritenuta violazione dell’art. 26 comma 4 CDF, la cui contestazione è stata ritenuta integrata dalla delibera disciplinare impugnata dall’incolpata, devesi riaffermare che, in difetto di accordo con il cliente, con relativo onere a carico di chi intenda addurla, pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante ex art. 26 cdf (già 38 codice 3 previgente) il difensore di fiducia o d’ufficio che non partecipi all’udienza, a nulla rilevando, peraltro, l’eventuale assenza di concrete conseguenze negative per il proprio assistito, giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista, potendo al più comportare un’attenuazione della sanzione disciplinare [così, Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 52 del 4 marzo 2024; in senso conforme: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 16 giugno 2023; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 175 del 17 ottobre 2022; Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 74 del 1° giugno 2022; Consiglio Nazionale Forense , sentenza n. 198 del 5 novembre 2021].
A ciò si aggiunga che è invalsa nella giurisprudenza domestica l’affermazione secondo cui nel processo penale, la difesa tecnica garantita dall’avvocato è obbligatoria allo scopo di assicurare la buona amministrazione della giustizia; da ciò deriva la necessità di garantire all’imputato un difensore d’ufficio, quando non sia assistito da un difensore di fiducia.
L’istituto della difesa d’ufficio è quindi la concreta rappresentazione del ruolo sociale dell’avvocato, strumento essenziale per il funzionamento della giurisdizione e garanzia della pienezza della tutela dei diritti di tutti quei soggetti che, per la loro debolezza, sono esposti a possibili discriminazioni. L’Avvocato deve essere quindi sempre consapevole dell’alto ruolo che riveste la difesa d’ufficio e deve essere quindi preparato ed in grado di assicurare la migliore difesa possibile ed evitare che l’assistito si ritrovi, ingiustificatamente, privato della necessaria doverosa ed irrinunciabile difesa per la sua miglior tutela [cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 1 giugno 2022].
Quanto, poi, alla rilevanza delle condizioni di salute dell’incolpato, giova rammentare che questo Consiglio Nazionale ha avuto modo di affermare che sebbene le condizioni di salute psicofisica dell’incolpato non costituiscano, di per sé sole, una scriminante per l’illecito deontologico (per il quale è infatti sufficiente la volontarietà dell’azione), pur tuttavia ben possono incidere – mitigandola – sulla relativa sanzione disciplinare [così, Consiglio Nazionale Forense , sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024; in senso conforme: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 261 del 28 novembre 2023; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 22 del 7 marzo 2023; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 269 del 30 dicembre 2022, nonché Consiglio Nazionale Forense , sentenza del 22 dicembre 2007, n. 228; Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° ottobre 2002, n. 169].
L’incolpata non ha negato tale omissione, limitandosi ad affermare che era impossibile da effettuarsi, poiché non vi era tempo sufficiente per comunicare tempestivamente all’Autorità giudiziaria l’impedimento a presenziare, essendo l’udienza fissata ad ore 10,30 e ss., attese altresì le precarie condizioni di salute in cui versava.
Tale assunto non è, tuttavia, suadente ai fini della esclusione di responsabilità disciplinare – peraltro, si osserva che le condizioni di salute dell’incolpata non sono state certificate da attestazione sanitaria, neppure postuma – ed è, al più, idoneo a configurare – come correttamente compiuto dal primo Giudice – quale lieve e scusabile tale omissione.
La delibera dell’organo disciplinare, infatti, ha correttamente ritenuto lieve e scusabile l’infrazione contestata all’incolpata, la quale ha dimostrato, tramite la comunicazione e–mail dell’avv. [OMISSIS], di essersi adoperata per reperire un sostituto processuale, ma ha serbato una condotta non completamente aderente alla norma deontologia di cui all’art. 26 c. 4 CDF, stante l’omesso avviso dell’impedimento all’Autorità giudiziaria procedente.
Ne consegue che il provvedimento gravato deve essere confermato, poiché esente da vizi tanto motivazionali quanto logici.
Dalle osservazioni che precedono, discende, conseguentemente, che il ricorso non può trovare accoglimento
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Palma, rel. Arnau), sentenza n. 487 del 31 dicembre 2024
