Nell due sentenze segnalate la numero 483 e 484 entrambe del 2024 il Consiglio Nazionale Forense si è soffermato sulla violazione della procedura seguita da due COA in merito alla mancata audizione degli interessati prima di deliberare la cancellazione o il rigetto della domanda di iscrizione.
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, qualora rilevi la mancanza di un requisito necessario per l’iscrizione all’albo, prima di deliberare la cancellazione dell’iscritto, oltre all’obbligo di invitarlo a presentare eventuali osservazioni, ha anche l’obbligo di procedere alla sua audizione ma solo a condizione che questi chieda di essere ascoltato, in quanto il comma 12 dell’art. 17 della legge 247 del 2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”) contiene una previsione diversa e specifica rispetto alla normativa sulla procedura disciplinare, richiamata dal comma 3 del medesimo art. 17 solo in quanto applicabile.
La violazione di tali principi comporta l’invalidità della delibera per error in procedendo, cioè a prescindere dalla sua eventuale fondatezza nel merito.
Tuttavia, il predetto obbligo di audizione è soddisfatto con la semplice convocazione, non essendo altresì necessario che l’audizione stessa debba essere effettuata in concreto anche ove l’interessato non si presenti.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 483 del 31 dicembre 2024
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 484 del 31 dicembre 2024
