Sequestro di dispositivo elettronico: la cassazione dice no alla pesca a strascico digitale (Riccardo Radi)

La cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 24671 depositata il 4 luglio 2025 ha ribadito che è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l’indicazione degli eventuali criteri di selezione.

La Suprema Corte ha ripreso il principio espresso dalla medesima sezione con la sentenza numero 6623/2021 che ha osservato che anche in materia di misure reali deve essere rispettato il principio di adeguatezza e proporzionalita’.

In tale prospettiva, cosi’ come e’ vietata l’acquisizione di un intero archivio di documentazione cartacea di un’azienda (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, Scarsini, Rv. 277211), altrettanto deve dirsi per l’indiscriminata acquisizione, in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messa indistinta di dati informatici (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, Rizzo, Rv. 264092).

Per quanto non possa dirsi di per se’ illegittimo il sequestro del dispositivo in luogo dell’estrazione immediata del suo contenuto, ove sussistano specifiche difficolta’ tecniche, nondimeno deve rilevarsi che in casi siffatti il vincolo risulta soltanto strumentale rispetto all’acquisizione mirata di dati in esso contenuti, risultando altrimenti di per se’ privo di giustificazione, non potendosi procedere ad un’acquisizione di carattere meramente esplorativo.

Cio’ comporta che il vincolo deve essere ab origine commisurato, anche sul piano temporale, a quell’esigenza di estrapolazione e che nel contempo deve essere assicurato un canone di selezione in assenza del quale il vincolo risulta nel suo complesso ingiustificato per difetto di proporzionalita’.

Proprio in tale prospettiva e’ stato chiarito che “in tema di sequestro di dispositivi informatici o telematici, l’estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalita’ delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede” (Sez. 6, n. 34265 del 22/9/2020, Aleotti, Rv. 279949; ma per riferimenti alle modalita’ operative si rinvia anche a Sez. 6, n. 13165 del 4/3/2020, Scagliarini, Rv. 279143). 5