Avvocato riceve il pagamento degli onorari direttamente dalla compagnia assicurativa e richiede il pagamento degli stessi anche alla parte assistita (Redazione)

Con la sentenza numero 3 del 29 gennaio 2025 il Consiglio Nazionale Forense ha stabilito che la percezione di compensi sproporzionati rispetto all’attività difensiva effettivamente espletata (art. 29 cdf) costituisce un illecito disciplinare di carattere istantaneo, per il quale il dies a quo del termine prescrizionale dell’azione disciplinare va individuato nel momento dell’avvenuto pagamento dei compensi spropositati.

Fatto:

L’avv. [RICORRENTE] del Foro di Palermo è stata sottoposta a procedimento disciplinare innanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo per rispondere dei fatti di cui ai seguenti capi di incolpazione:

A) “incolpata per gli artt. 2 co. 1, 4.1, 9.1, 29 codice deontologico forense, per avere, in violazione degli obblighi lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro e correttezza nell’esercizio dell’attività forense, richiesto il pagamento di somme superiori a quelle concordate, e comunque sproporzionate rispetto al valore della causa.

B) Incolpata per gli artt. 2 co. 1, 4 co.1 e 11 co. 2 codice deontologico forense per avere con la propria condotta compromesso il rapporto fiduciario con il cliente, omettendo di avere ricevuto il pagamento degli onorari direttamente dalla compagnia assicurativa Allianz, e ri chiedendo il pagamento degli stessi anche alla parte assistita, con ciò realizzando un indebi to arricchimento in danno della stessa. Fatti commessi in Palermo il 27.12.2012 e fino al 20.01.2015, data dell’effettiva conoscenza della condotta”.

Il procedimento disciplinare trae origine da un esposto presentato dalla sig.ra [AAA], con il quale si lamentava la condotta tenuta dall’incolpata in occasione di un procedimento intentato dalla esponente ed alcuni suoi parenti, per il risarcimento di un danno per malasanità, nel quale era stata chiamata in garanzia la Allianz Assicurazioni, quale compagnia di assicurazioni del medico.

A seguito di una transazione stragiudiziale, la legale aveva richiesto alle parti il pagamento di un onorario di euro 40.000,00 che aveva preventivamente concordato nella misura del 20% delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno.

L’avv. [RICORRENTE] precisava alla cliente che la somma indicata nella quietanza di pagamento del 4/12/2012 (di importo pari ad €. 230.000,00) era comprensiva di € 30.000,00 a titolo di onorari; la sig.ra [AAA] provvedeva al pagamento della somma di euro 30.000,00 con proprio assegno di conto corrente tratto su CREDEM ed emesso il 27/12/2012 n. 011082139-09, versando all’incolpata l’ulteriore somma di euro 10.000,00 in contanti.

Accanto a tali importi, l’avv. [RICORRENTE] percepiva direttamente dalla Allianz l’ulteriore importo di euro 30.000,00 (lorde) a titolo di onorario, facendolo accreditare sul proprio c/c IT97G0306234210000001347067, ma tacendo tale accadimento alla sig.ra [AAA].

Dietro pressanti richieste di consegna di relativo documento fiscale a fronte dei pagamenti effettuati, almeno per la parte di 30.000,00 euro corrisposta con assegno, solo in data 29.04.2013 l’Avv. [RICORRENTE] consegnava propria fattura (N. 1 del 04.01.13) per l’importo di euro 30.000,00. A seguito dell’intervento di un nuovo legale (l’avv. [BBB] del Foro di Siracusa), l’esponente veniva a conoscenza del fatto che l’incolpata avesse già ricevuto il pagamento dell’onorario ad essa spettante dalla compagnia assicurativa.

L’esponente lamentava, pertanto, che l’Avv. [RICORRENTE], nell’espletamento del proprio mandato, avesse realizzato un guadagno del tutto incongruo e sproporzionato e pari ad € 70.000,00; cifra addirittura superiore rispetto a quella percepita dalla stessa a titolo di risarcimento danni.

Decisione:

Preliminarmente si deve affrontare, per la sua priorità logico-giuridica e stante il suo carattere impediente ed assorbente, la questione della prescrizione dell’azione disciplinare, che – al di là della sua rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a causa della natura pubblicistica della materia e dell’interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia quale è l’ordine professionale (da ultimo: CNF 25 marzo 2023 n. 40 e in sede di legittimità, Cass., SS.UU., 19 giugno 2023 n. 17496) – è oggetto di conclusioni rassegnate dalla ricorrente.

Si ritiene di escludere che per il capo A) siano maturati i termini di prescrizione degli illeciti deontologici contestati: il predetto capo si riferisce, infatti, alla richiesta di compensi sproporzionati al cliente, che è un illecito di natura istantanea (Cfr. Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 13 maggio 2022: “La percezione di compensi sproporzionati rispetto all’attività difensiva effettivamente espletata (art. 29 cdf) costituisce un illecito disciplinare di carattere istantaneo, per il quale il dies a quo del termine prescrizionale dell’azione disciplinare va individuato nel momento dell’avvenuto pagamento dei compensi spropositati”).

Pertanto, secondo anche la prospettazione dell’esponente, la condotta istantanea è stata posta in essere nel 2012; la vicenda in esame ricade dunque nel regime prescrizionale ratione temporis previsto dall’art. 51 del RDL n. 1578/1933, con conseguente applicazione di un termine quinquennale, soggetto a nuova e integrale decorrenza in presenza di atti interruttivi come “l’atto di apertura del procedimento, la formulazione del capo di incolpazione, il decreto di citazione a giudizio per il dibattimento, la sospensione cautelare e comunque ogni atto procedimentale di natura propulsiva o probatoria ovvero decisoria” (ex pluribus, Consiglio Nazionale Forense sentenza del 4 luglio 2007, n. 83).

Dalla decisione del CDD, emerge come, a seguito dell’esposto disciplinare, siano stati posti in essere plurimi atti interruttivi (apertura del procedimento disciplinare avvenuta il 27 ottobre 2015; citazione a giudizio avvenuta il 20 dicembre 2019; decisione del CDD intervenuta il 31 luglio 2020).

Tenuto conto di quanto sopra, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare relativamente al capo A) non è ancora decorso. Per quanto invece riguarda il capo B) la condotta è contestata sino al 20.1.2015 e pertanto la fattispecie oggetto di giudizio è pacificamente regolata, ratione temporis, dall’art. 56 della l. 31.12.2012 n. 247.

Ai sensi della citata disposizione, l’azione disciplinare si prescrive, a prescindere dal compimento degli atti interruttivi previsti dalla medesima norma (comunicazione all’iscritto della notizia dell’illecito, notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina, notifica della sentenza pronunciata dal CNF su ricorso), decorso il termine (massimo) di 7 anni e 6 mesi dalla commissione del fatto (o dalla cessazione della permanenza, in caso di illeciti permanenti) e in nessun caso il termine prescrizionale complessivo può essere superiore all’indicato periodo, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni (da ultimo CNF sent. 7 marzo 2023 n. 31 e in sede di legittimità, Cass., SS.UU. 19 giugno 2023 n. 17496).

In ragione dell’assenza di precedenti disciplinari, nonché della declaratoria di prescrizione con riferimento al capo B) dell’incolpazione, questo Giudice ritiene congrua l’applicazione della sanzione della censura.

Il CDD aveva inflitto la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi sei

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Santinon), sentenza n. 3 del 29 gennaio 2025