Cassazione penale, Sez. 4^, sentenza n. 23399/2025, udienza del 13 giugno 2025, deposito del 25 giugno 2025, ha ribadito che l’interesse all’impugnazione (art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) va inteso come pretesa all’eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva tutelata dalla legge, e non già quale pretesa all’affermazione di un astratto principio giuridico o all’esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione.
In questa prospettiva, in passato, con riferimento al “fatto lieve”, è stato valorizzato l’interesse all’inquadramento del fatto nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, T.U. Stup. in quanto il limite edittale di pena di tale fattispecie avrebbe impedito l’adozione della custodia cautelare in carcere (Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Rv. 269783 – 01), mentre con riguardo alla misura degli arresti domiciliari si era già evidenziato che la sanzione prevista per la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, pari ad anni quattro di reclusione, consentiva l’applicazione della misura degli arresti domiciliari (Sez. 4 n. 38940 del 20/06/2023, non mass.; Sez. 6, n. 41003 del 07/10/2015, Rv. 264762 – 01: “Non sussiste l’interesse al ricorso per cassazione avverso un provvedimento de libertate quando sia dedotta l’erronea qualificazione giuridica del reato in ordine ad un capo d’imputazione del tutto ininfluente ai fini della realizzazione di un risultato pratico tutelabile con l’impugnazione esperita”, principio, questo, affermato in una fattispecie in cui la S. C. ha ritenuto insussistente l’interesse del ricorrente a richiedere l’inquadramento del fatto ascrittogli nella più lieve ipotesi di cui all’art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto aspetto privo di valenza ostativa rispetto all’applicazione della misura cautelare impostagli).
A ciò si aggiunga che “in tema di misure cautelari personali, sussiste l’interesse a impugnare quando l’indagato tende a ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto dalla quale consegua per lui una concreta utilità, mentre non rileva la sua mera pretesa all’esattezza teorica della decisione che non realizzi alcun vantaggio pratico” (Sez. 6, n. 46387 del 24/10/2023, Rv. 285481 – 01).
