L’avvocato che si fa scadere il termine per la presentazione di un atto: “deve essere considerato sempre alla stregua di grave trascuratezza degli interessi dei clienti” (Redazione)

Inadempimento al mandato: il mancato o tardivo compimento di un atto entro il relativo termine perentorio.

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 1/2025 ha ricordato che la tardiva o mancata proposizione di un atto da compiersi necessariamente entro termini perentori (ad es., appello, deposito di memoria, invio di messa in mora ai fini di evitare decadenze o prescrizioni, ecc.) ha rilievo deontologico ex art. 26 co. 3 cdf, giacché il vano decorso di un termine decadenziale deve essere considerato sempre alla stregua di grave trascuratezza degli interessi dei clienti, a meno che l’incolpato non dimostri l’intervento di circostanze fortuite ed eccezionali che abbiano impedito il tempestivo adempimento

Nella specie trattavasi di omessa impugnazione dell’ordinanza ingiunzione emessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Consales), sentenza n. 1 del 29 gennaio 2025

Nota:
In senso conforme, CNF n. 341/2024.