Corte Costituzionale: cosa esaminerà la prossima settimana (Redazione)

Anticipiamo alcune delle questioni che verranno esaminate la prossima settimana, nelle giornate del 7, 8 e 9 luglio, dalla Consulta.

Nella Camera di consiglio del 7 luglio, la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

1) l’articolo 628, quinto comma del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente, prevista dall’articolo 89 del codice penale, quando concorre con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-quater), dello stesso articolo 628;

2) l’articolo 473-bis.17, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che l’attore, quando intende modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare i mezzi di prova e produrre documenti, è tenuto a farlo, a pena di decadenza, mediante il deposito di una memoria difensiva entro venti giorni prima della data dell’udienza di comparizione delle parti;

3) l’articolo 420-quater, comma 4, del codice di procedura penale, che disciplina la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato, nella parte in cui non prevede che la predetta sentenza contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

4) l’articolo 16, settimo comma, del decreto legislativo numero 286 del 1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) nella parte in cui non prevede che nei confronti dello straniero sottoposto a procedimento penale, nei casi previsti dal comma 5, acquisita la prova dell’avvenuta esecuzione del decreto di espulsione e rilevata l’insussistenza di inderogabili esigenze processuali, se non è ancora stato emesso il decreto che dispone il giudizio, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere;

Nell’Udienza pubblica dell’8 luglio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

5) l’articolo 579 del codice penale (omicidio del consenziente) nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, sussistenti le condizioni richieste dalla sentenza numero 242 del 2019, attui l’altrui volontà suicidaria nell’ipotesi in cui la persona malata, per impossibilità fisica e assenza di dispositivi idonei, non possa procedere in autonomia o quando comunque le modalità alternative di autosomministrazione del farmaco letale non siano dalla persona stessa accettate per scelta motivata e non irragionevole;

6) gli articoli 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge numero 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui, limitando l’accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di sesso diverso, impediscono il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio da parte del componente della coppia – nel frattempo divenuto donna, nei modi consentiti dall’ordinamento – che ha fornito il proprio contributo genetico maschile alla procreazione, insieme al partner della coppia (divenuta) omosessuale, alla fecondazione omologa, mediante PMA, tra il gamete maschile (crioconservato prima della rettificazione dell’attribuzione di sesso, quando la coppia era formata da componenti di sesso diverso) e il gamete femminile della donna;

Nell’Udienza pubblica del 9 luglio la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:

7) l’articolo 59, comma 1, lettera d) della legge numero 689 del 1981, come sostituito dall’articolo 71, comma 1, lettera g), del decreto legislativo numero 150 del 2022 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui: – prevede, in via assoluta, che la pena detentiva non possa essere sostituita nei confronti di imputati infraventunenni di reati di cui all’articolo 609-bis del codice penale anche quando il giudice ritenga che il rischio di recidiva possa essere salvaguardato dall’applicazione di una sanzione sostitutiva; – non consente la sostituzione della pena detentiva nei confronti dell’imputato di uno dei reati di cui all’articolo 4-bis della legge numero 354 del 1975, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’ articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale;