La cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 24346 depositata il 2 luglio 2025 ha ribadito, in tema di processo penale telematico, che non si verifica l’inammissibilità se l’atto d’impugnazione sia inviato non all’indirizzo specificamente designato per la ricezione, ma ad un altro indirizzo Pec dello stesso ufficio, sempre che indicato nel provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia.
Principio già espresso da cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 4633/2024: “in tema di impugnazioni proposte nel periodo transitorio di cui all’art. 87-bis, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è causa di inammissibilità la trasmissione dell’atto di gravame ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello specificamente designato per la ricezione, purché riferibile al medesimo ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento impugnato ed indicato nell’elenco allegato al provvedimento del Direttore Generale dei servizi informativi e automatizzati del ministero della giustizia”
