Patteggiamento rigettato dal giudice o che non abbia avuto il consenso del pubblico ministero può essere ripresentato negli stessi termini?
Segnaliamo la sentenza numero 14844/2025 della cassazione sezione 6 che, in tema di patteggiamento, ha stabilito che la richiesta presentata al giudice per le indagini preliminari, nel caso in cui non abbia ricevuto il consenso del pubblico ministero o sia stata rigettata dal giudice, può essere rinnovata, ai sensi dell’art. 448, comma 1, cod. proc. pen., anche negli stessi termini.
Tale principio si discosta da un principio consolidato, da ultimo, indicato dalla cassazione sezione 5 nella sentenza numero 21877/2023 che prevede che la richiesta di patteggiamento, che l’imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado può rinnovare, non deve essere identica a quella precedente, oggetto del dissenso del P.M. ovvero rigettata dal giudice, in quanto il vincolo della riproposizione della medesima richiesta è previsto unicamente dall’art. 464, comma 3, cod. proc. pen., in caso di richiesta di patteggiamento presentata contestualmente all’opposizione a decreto penale e poi riproposta prima della dichiarazione di apertura del conseguente dibattimento (Sez. 3, n. 28641 del 28/05/2009, Fontana, Rv. 244581; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20794 del 19/01/2010, Lazhar, Rv. 247361; Sez. 6, n. 42775 del 24/09/2014, La Cava, Rv. 260449, che ha precisato come il termine “rinnovare” – a differenza di quello “riproporre” utilizzato per la nuova richiesta di giudizio abbreviato – evochi il significato di una “nuova domanda”; Sez. 5, n. 16115 del 10/12/2015, dep. 2016, Casalegno).
Pertanto, la riproposizione di identica richiesta da parte del difensore era illegittima e, indipendentemente dalle ragioni addotte, il dissenso del P.M. è del tutto in linea con il citato principio di diritto.
Principio ora messo in discussione dalla sentenza della sezione 6 sopra richiamata.
