Convalida dell’arresto: valutazione giudiziale della legalità della misura da parametrare esclusivamente sulla situazione conosciuta o conoscibile dalla PG al momento dell’arresto (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 6^, sentenza n. 23914/2025, udienza del 18 giugno 2025, deposito del 26 giugno 2025, ha ribadito che la sussistenza del presupposto della legalità dell’arresto o della detenzione deve essere verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale, dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto.

L’art. 391, comma 4, cod. proc. pen. sancisce che «nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto».

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, in sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservanza dei termini stabiliti agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., deve valutare l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi al momento conosciuti, in relazione allo stato di flagranza ed alla ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., in una prospettiva che non deve riguardare la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né la responsabilità dell’indagato, in quanto apprezzamenti riservati a distinte fasi del procedimento (Sez. 6, n. 15427 del 31/01/2023, Rv. 284596 – 01, in applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza di mancata convalida dell’arresto, siccome contenente pregnanti valutazioni di merito inerenti alla credibilità della alternativa versione dei fatti prospettata dall’indagato; Sez. 6, n. 8341 del 12/02/2015, Rv. 262502).

In particolare, la sussistenza del presupposto della legalità dell’arresto o della detenzione deve essere verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione della misura limitativa della libertà personale (Sez. 6, n. 34083 del 25/06/2013, Rv. 256554), dovendosi tenere conto della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest’ultima conoscibile con l’ordinaria diligenza al momento dell’arresto (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Rv. 260084). Il sindacato del giudice della convalida deve, infatti, essere operato con giudizio ex ante, avendo riguardo alla situazione in cui la polizia giudiziaria ha posto in essere la misura precautelare.  Il giudice della convalida, dunque, non può tener conto degli elementi non conosciuti o non conoscibili della stessa, che siano successivamente emersi (Sez. 3, n. 35962 del 7/07/2010, Rv. 248479; Sez. 1, n. 8708 dell’08/02/2012, Rv. 252217) e che sono utilizzabili solo per l’ulteriore pronuncia sullo status libertatis (Sez. 2, n. 30698 del 05/04/2013, Rv. 256783).