Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi: i precedenti penali dell’imputato non ostano alla applicazione della pena pecuniaria sostitutiva (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 24081 del 30 giugno 2025 ha stabilito che, in tema di sostituzione della pena detentiva breve con la pena pecuniaria, deve ritenersi che anche i precedenti penali e giudiziari dell’imputato possono essere presi in considerazione, in quanto se ne fa esplicito riferimento nell’articolo 133, comma 2, numero 2), Cp, ma essi non vanno valutati nella prospettiva di un possibile futuro inadempimento da parte del prevenuto dell’obbligazione pecuniaria nascente dalla conversione, quanto piuttosto sotto l’angolo visuale dell’adeguatezza della sanzione pecuniaria rispetto alle finalità rieducative e preventive proprie della pena, in rapporto alla gravità del fatto-reato e della personalità dell’imputato, da valutare nel suo complesso, anche tenendo conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita di quest’ultimo e del suo nucleo familiare, del pari richiamate dall’articolo 133, comma secondo, numero 4, Cp.