Udienza predibattimentale: stop alle indagini incomplete (Vittorio Mazzocca Gamba)

Indagini incomplete: “questo processo non s’ha da fare”, parafrasando Manzoni.

Segnaliamo la sentenza del Tribunale di Roma sezione 4 (allegata al post) che ha emesso una pronuncia di non luogo a procedere in quanto gli elementi acquisiti (meno che indiziari) non permettono una ragionevole previsione di condanna.

La sentenza, benché estremamente sintetica, appare comunque utile, in quanto cristallizza un’ipotesi di prognosi negativa suscettibile di applicazione generalizzata: il riferimento è al caso in cui i “dati di fatto” acquisiti mediante le indagini, da cui il PM pretende di dimostrare in via inferenziale il fatto “ignoto” oggetto d’imputazione, siano, in realtà, essi stessi “ignoti”, poiché privi del carattere della certezza (nel caso in esame, relativo al danneggiamento di uno pneumatico, erano incerti: il colore, “forse grigio”, e il modello, “forse una Ford Puma”, dell’automobile dell’indagato; l’astio con la p.o., vista la natura anonima dei messaggi WhatsApp; la presenza in una cella telefonica compatibile con l’area del danneggiamento, visto l’esito negativo dell’analisi dei tabulati).

In tali circostanze, in un’ottica “prognostica”, ma al contempo anche “diagnostica” (vista la tipologia di prognosi da svolgere, orientata alla “condanna”), non è possibile ipotizzare una pronuncia di condanna e si deve quindi emettere sentenza di non luogo a procedere.

Così, il filtro predibattimentale opera ogni volta in cui il PM abbia esercitato l’azione penale nonostante l’incompletezza delle indagini.

Non può proseguirsi il giudizio, qualora queste ultime abbiano condotto ad acquisire una serie di dati solo apparentemente indiziari, ma in realtà non effettivamente tali poiché di per sé privi del connotato della certezza, indispensabile per l’operatività del ragionamento probatorio indiretto.

Se gli elementi d’indagine sono “meno che indiziari”, l’imputazione è “azzardata”.