La difesa dell’imputato chiede il giudizio abbreviato e l’esame dell’imputato, il tribunale ammette il rito e rigetta la richiesta di esame dell’imputato che rende spontanee dichiarazioni. La corte di appello afferma che : “nessuna lesione del diritto di difesa ha comportato la scelta del giudicante di considerare che ella rendesse unicamente spontanee dichiarazioni”.
Vediamo come ha deciso la cassazione sezione 2 con la sentenza numero 23918/2025.
La deliberazione con cui la Corte di merito ha affermato che “nessuna lesione del diritto di difesa ha comportato la scelta del giudicante di considerare che ella rendesse unicamente spontanee dichiarazioni” (vedi pag. 3 della sentenza impugnata) si pone in insanabile contrasto con il consolidato principio di diritto secondo cui, nel giudizio abbreviato, sussiste il diritto dell’imputato ad essere sottoposto ad esame, qualora ne faccia rituale richiesta, a nulla rilevando che questa non sia stata formulata contestualmente alla scelta del rito o che la richiesta di giudizio abbreviato non sia stata condizionata all’esame dell’imputato (vedi Sez. 5, n. 19103 del 10/03/2004, dep. 2004, Pirro, Rv. 227755 – 01; Sez. 6, n. 46785 del 26/09/2017, Romano, Rv. 271509 – 01).
La Suprema Corte ha, in proposito, condivisibilmente affermato che, l’esame dell’imputato corrisponde ad un suo diritto che trova piena esplicazione in sede di giudizio abbreviato, dovendosi fare applicazione delle disposizioni previste per l’udienza preliminare, ivi comprese, in difetto di espressa esclusione, quelle di cui all’art. 421 cod. proc. pen.
Ne consegue che il diniego della richiesta di esame avanzata nel corso del giudizio abbreviato integra una nullità a regime intermedio che deve essere tempestivamente eccepita, dalla parte che vi assiste, immediatamente dopo il suo compimento (Sez. 3, n. 47108 del 02/10/2013, Calarese, Rv. 257859 – 01; Sez. 3, n. 15444 del 26/11/2014, F., Rv. 263660 – 01; Sez. 2, n. 31775 del 28/04/2023, Rinzivillo, non massimata; Sez. 6, n. 31545 del 22/06/2022, Olivieri, non massimata; Sez. 7, Ordinanza n. 16774 del 23/02/2024, Dattilo, non massimata).
Nel caso di specie, la difesa nulla ha eccepito nel corso del giudizio abbreviato con conseguente non deducibilità della nullità, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen.; l’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di questioni processuali, comprova, infatti, che:
all’udienza del 10 gennaio 2018 il Tribunale ha accolto la richiesta di definizione del giudizio con le forme del rito abbreviato “secco”;
all’udienza del 29 settembre 2019 il decidente ha rigettato la richiesta di esame dell’imputata che ha, quindi, deciso di rendere dichiarazioni spontanee; nel corso della discussione del giudizio abbreviato svoltasi all’udienza del 28 novembre 2019 la difesa nulla ha eccepito in ordine al rigetto della richiesta di esame dell’imputata (così come nulla era stato eccepito all’udienza del 29 settembre 2019).
