La cassazione penale sezione 2 con la sentenza numero 14469/2025 ha stabilito che la produzione di documenti nel corso del dibattimento, ad opera del difensore della persona offesa non costituitasi parte civile, non dà luogo ad alcuna nullità, né di ordine generale, né relativa, rappresentando una mera irregolarità, priva di conseguenze sulla validità dell’istruttoria dibattimentale, non solo magari il difensore della persona offesa può fare anche una domandina che male c’è!
Avete capito bene.
La Suprema Corte richiama un datato precedente della sezione 5 che con la sentenza numero 44436/2012 aveva detto anche qualcosa di più in merito alla possibilità del difensore della persona offesa di porre domande al teste.
La produzione di documenti e l’esame di testimoni ad opera del difensore della persona offesa, non costituita parte civile, non integra alcuna ipotesi di nullità, né di ordine generale, né relativa, ma costituisce una mera irregolarità priva di conseguenze sulla validità dell’istruttoria dibattimentale.
Principio affermato con riferimento a dibattimento svoltosi davanti al giudice di pace, sarà un caso ma dobbiamo sottolineare che anche la sezione 2 con la sentenza numero 14469/2025 si è occupata di un giudizio avanti il Giudice di pace.
Nella sentenza della cassazione del 2021 si sottolinea che la produzione di documenti e l’esame di testi ad opera del difensore della persona offesa non costituita parte civile non integra, in virtù del principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.), quella di ordine generale invocata dalla ricorrente, dal momento che l’art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c, che prescrive a pena di nullità l’osservanza, tra l’altro, delle disposizioni concernenti l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza dell’imputato, non risulta violato, ne’ il ricorso precisa in qual modo sarebbero stati lesi, nella specie, i diritti dell’imputato dal comportamento del difensore della p.o..
Infondata è anche la questione di inutilizzabilità che, secondo la ricorrente, investirebbe addirittura il complesso dell’istruttoria dibattimentale, senza che peraltro la doglianza sia stata ancorata alla violazione di alcuna norma specifica.
Sempre in virtù del principio di tassatività, non ricorre neppure un caso di nullità relativa, prospettato in subordine, che comunque avrebbe dovuto essere eccepita, data la presenza della parte agli atti asseritamente nulli, prima del loro compimento, o immediatamente dopo (art. 182 cod. proc. pen., comma 2), il che non risulta avvenuto.
L’improprio intervento del difensore della p.o., limitatosi peraltro alla formulazione di un’unica domanda nel corso dell’esame della p.o., come si desume dall’accesso agli atti, integra quindi mera irregolarità, priva di conseguenze sulla validità e sulla utilizzabilità dell’istruttoria dibattimentale.
