Corto circuito nel contributo unificato atti giudiziari (Marco Eller Vainicher)

L’avvocato che abbia ricevuto mandato ha il dovere di iscrivere la controversia in appello ma non ha alcun dovere di anticipare il contributo unificato, solo quello di portarlo all’esito con il massimo impegno.

Così potrebbe essere massimata una recente decisione del Consiglio Nazionale Forense (a questo link per il commento di Terzultima Fermata) che, sebbene ineccepibile nel merito, è completamente staccata dalla realtà.

In particolare, va ricordato che, con una norma di dubbia costituzionalità – sembra piuttosto bizzarro assegnare alla regolarità fiscale un rango superiore a quello della difesa in giudizio – il legislatore ha imposto al difensore di versare il contributo unificato prima di iscrivere la causa a ruolo (Art. 14, comma 3.1, dpr 115/02), pena, come ci ricorda la circolare del Dipartimento Affari di Giustizia (Circ. DAG 24/3/2025. 0060633. U), il rifiuto di iscrivere la causa a ruolo.

In via eccezionale, è concesso di pagare un anticipo, da integrare comunque entro sette giorni.

Sennonché in Parlamento, ce ne danno notizia diverse riviste giuridiche (qui per esempio), è in discussione una nuova causa di estinzione del giudizio per inattività delle parti, nell’introducendo articolo 307 bis cpc, costituita dall’omessa tempestiva integrazione del contributo unificato: se non sarà integrato entro trenta giorni il contributo unificato, verosimilmente il giudizio verrà dichiarato estinto.

Morale della favola: il difensore è tenuto ad iscrivere la causa a ruolo, ma non ad anticipare il contributo unificato per conto del cliente, ma se non anticiperà il contributo per conto del cliente, almeno in parte, non potrà iscrivere la causa a ruolo.

Ma c’è di più.

Sarà tenuto a portare a compimento il giudizio, ma se non verserà l’integrazione, anche spese sue, entro trenta giorni, non potrà portarlo validamente a compimento.

Conclusione: il rischio è che in futuro i legali preferiranno non farsi dare mandato comprensivo del diritto di appellare, come si è sempre usato, perché non coltivandolo il difensore sarà sanzionabile civilmente e deontologicamente, ma per coltivarlo dovrà anticipare spese, a volte non irrisorie e non v’è certezza che, in futuro, l’assistito sarà sollecito nel versare nuovamente il fondo spese.

Stiamo andando verso una giustizia in cui ci saranno due percorsi: uno per i ricchi, quelli che possono permettersi il continuo aumento del contributo unificato (che avviene sempre più spesso) versando un congruo fondo spese ed uno per quelli che non meritano nemmeno di esercitare un diritto fondamentale dell’uomo, la difesa.

Credito fotografico: l’immagine che accompagna questo post è stata tratta dal sito web istituzionale della Corte di appello di Brescia.