Il versamento di somme a titolo di oblazione e l’azione di ripetizione per la somma pagata.
La cassazione civile sezione 3 con l’ordinanza numero 17004 del 24 giugno 2025, in tema di reati edilizi, ha stabilito che il versamento di una somma a titolo di oblazione – che consiste in un negozio giuridico unilaterale, processuale o extraprocessuale e che costituisce il corrispettivo di diritto pubblico connesso al rilascio del titolo edilizio da condonarsi – produce effetti giuridici di diritto pubblico, che consistono: da un lato, nel riconoscimento della sussistenza dell’illecito, con conseguente rinuncia irretrattabile alla garanzia giurisdizionale; e, dall’altro, nella rinuncia irretrattabile dello Stato a procedere penalmente nei confronti del soggetto oblante.
Ne consegue che, trovando il pagamento titolo nell’articolo 38 della legge 47/1985, va esclusa in ogni caso, ai sensi dell’articolo 2033 Cc, la ripetibilità della somma pagata.
