L’illecito di cui all’art. 33 cdf sussiste anche allorché il professionista abbia provveduto a riconsegnare la documentazione soltanto con colpevole ritardo, a nulla rilevando il fatto che ciò non abbia di fatto danneggiato il cliente, non incorso in decadenze o preclusioni di sorta.
La massima estraibile dalla sentenza numero 451/2024 del Consiglio Nazionale Forense (allegata al post).
Nella parte motiva della sentenza si legge: Sussiste violazione dell’art. 33 c.d.f. (secondo cui l’avvocato è tenuto a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato ogni qualvolta il cliente ne faccia richiesta), anche allorché il professionista abbia provveduto a riconsegnare la documentazione soltanto con colpevole ritardo, a nulla rilevando il fatto che il comportamento stesso non abbia di fatto danneggiato il cliente, non incorso in decadenze o preclusioni di sorta.
Il ricorrente si è limitato a sostenere che si trattasse esclusivamente di qualche documento fotocopiato e giammai di documentazione in originale comunque restituita al ricorrente.
Di tale circostanza non ha tuttavia fornito alcuna prova o riscontro. Correttamente il C.D.D di Catanzaro ha sottolineato che anche le semplici copie vanno restituite al cliente.
L’omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l’espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 cdf (già art. 42 codice previgente) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l’avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, né può subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell’onorario.
Nello stesso senso: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 41 del 26 febbraio 2024; Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 28 febbraio 2023.
Incorre quindi in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 451 del 9 dicembre 2024
