La Cassazione penale sezione 1 con la sentenza numero 16487/2025 ha ricordato che la mancata concessione del termine a difesa previsto dall’art. 108 cod. proc. pen., attenendo all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore, determina una nullità generale a regime intermedio che non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, ma deve essere eccepita dal difensore presente, immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine.
La Suprema Corte scrive che la nullità invocata dal ricorrente – ovvero quella derivante dalla mancata concessione del termine a difesa prevista dall’art. 108 cod. proc. pen. – è una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all’assistenza dell’imputato e non all’assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente – e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell’atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua – (Sez. 1, n. 13401 del 5/2/2020, Garrach, Rv. 278823 – 01; Sez. 1, n. 11030 del 25/2/2010, Del Gaudio, Rv. 246777 – 01).
Nel caso di specie, risulta dal verbale dell’udienza, allegato al ricorso, che il difensore di O., dopo il rigetto della richiesta di un termine per preparare la difesa, abbia concluso nel merito, insistendo per l’accoglimento dell’istanza di misura alternativa. Di conseguenza, la eventuale nullità in questione non poteva essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.
