Inammissibilità dell’impugnazione: per genericità “intrinseca” ed “estrinseca” non per infondatezza, anche manifesta, dei motivi (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 15897/2025 indica i criteri per la dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione ex articolo 581 comma 1 bis cpp

La Suprema Corte ha enunciato che il giudice d’appello può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino o di specificità “intrinseca”, ossia si limitino a lamentare genericamente l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella seguita nella decisione impugnata, o di specificità “estrinseca”, ossia non siano correlati alle ragioni spese nella sentenza impugnata, ma non quando i motivi siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale.

La giurisprudenza di legittimità, sin dalle prime pronunce successive all’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha innovato il codice di rito, prevedendo la possibilità di una declaratoria di inammissibilità dell’appello composto da motivi generici ed aspecifici, ha chiarito i confini di tale pronuncia, con cui si accerta l’incapacità dell’atto di parte ad instaurare il giudizio di impugnazione.

Precisamente, si è affermato che il giudice d’appello, a seguito della riforma dell’art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l’apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/2/2020, Caruso, Rv. 278859; Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Oddo, Rv. 281978).

Il legislatore, come noto, ha sostanzialmente recepito l’indirizzo giurisprudenziale dettato dalle Sezioni Unite con la sentenza Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, con cui il massimo collegio nomofilattico aveva evidenziato che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato.

Ed è noto che la cassazione ha ripetutamente affermato l’inammissibilità (per difetto di specificità “intrinseca” avuto riguardo alla sua struttura e formulazione) del ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 7/5/2015, Falbo, Rv. 264441).

Il ricorso per cassazione è, altresì, inammissibile (per difetto di specificità “estrinseca”) quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poiché in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Delle Fazio, Rv. 286468; Sez. 2, n. 42046 del 17/7/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014, Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109).

Dunque, sia seguendo le Sezioni Unite che le indicazioni del legislatore del 2017, il giudizio d’appello, allo stesso modo del giudizio di legittimità, non può ritenersi validamente instaurato quando l’atto di impugnazione si riveli inidoneo ad esprimere una reale, specifica critica alle ragioni poste alla base della decisione impugnata.

Resta fuori dall’area dell’inammissibilità, invece, secondo la giurisprudenza di legittimità già evocata e che si intende ribadire, la verifica sulla manifesta infondatezza dei motivi, che non compete, neppure con il novellato art. 581 cod. proc. pen., al giudice dell’appello, il quale può dichiarare l’inammissibilità, ai sensi della norma citata ed in relazione alle ragioni di diritto ed agli elementi di fatto che ne sorreggano le richieste, solo quando gli stessi difettino di specificità e quindi quando non siano affatto argomentati (genericità intrinseca) o quando non affrontino il nucleo effettivo della motivazione su ciascuno dei punti eventualmente impugnati oppure lo contestino solo apparentemente (genericità estrinseca) e non quando, diversamente, non siano ritenuti idonei, ancorchè manifestamente, a confutarne l’apparato motivazionale.

Pertanto, in disparte la valutazione di manifesta infondatezza dei motivi – del tutto diversa da quella di verifica di una loro genericità intrinseca o estrinseca – rientra nel ventaglio di possibilità consentite al giudice anche quella di ritenere l’inammissibilità dell’appello che esprime una critica in qualsiasi modo aspecifica.

L’aspecificità, declinata nelle sue due manifestazioni di vizio di genericità intrinseca o di genericità estrinseca, ricomprende, quindi, e precisamente nella seconda categoria patologica, anche la genericità per difetto di correlazione tra le ragioni spese nella sentenza impugnata e quelle fondanti l’atto di impugnazione.

Vale a dire, quelle situazioni nelle quali si verifica una sorta di corto circuito logico che disallinea i motivi d’appello dagli argomenti della motivazione del provvedimento impugnato e rende quest’ultimo solo apparentemente il bersaglio dell’impugnazione, la quale invece non “comunica” con la decisione cui vuole opporsi, ma se ne disinteressa e si muove secondo logiche proprie e avulse da essa.

L’effetto è straniante: l’atto di impugnazione e la sentenza impugnata non dialogano; di conseguenza, il rapporto processuale non può dirsi validamente instaurato e l’appello deve essere dichiarato inammissibile.