Garante dei detenuti, a che punto è la notte? Le dimissioni dei suoi difensori storici (Vincenzo Giglio)

A che serve il Garante dei detenuti

Chi si chiedesse a cosa serva il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà troverebbe una risposta chiarissima nel sito web istituzionale di tale Autorità, semplicemente cliccando su questo link.

La si riporta qui integralmente per comodità dei lettori. I neretti sono nostri.

Si tratta di un organismo statale indipendente in grado di monitorare, visitandoli, i luoghi di privazione della libertà (oltre al carcere, i luoghi di polizia, i centri per gli immigrati, le Residenze per le misure di sicurezza -REMS, recentemente istituite dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, gli SPDC -cioè, i reparti dove si effettuano i trattamenti sanitari obbligatori, ecc.).

Scopo delle visite è quello di individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le autorità responsabili, trovare soluzioni per risolverle. Inoltre, presso le istituzioni sulle quali esercita il proprio controllo, il Garante nazionale ha il compito di risolvere quelle situazioni che generano occasioni di ostilità o che originano reclami proposti dalle persone ristrette, riservando all’autorità giudiziaria i reclami giurisdizionali che richiedono l’intervento del magistrato di sorveglianza.

Dopo ogni visita, il Garante nazionale redige un rapporto contenente osservazioni ed eventuali raccomandazioni e lo inoltra alle autorità competenti. Ogni rapporto, normalmente un mese dopo essere stato recapitato, viene pubblicato sul sito web del Garante nazionale, unitamente alle eventuali risposte pervenute.

Lo Stato italiano ha conferito al Garante nazionale altri tre compiti.

Il primo riguarda un obbligo derivante dalla ratifica del protocollo opzionale delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura. L’adesione a tale protocollo prevede che lo Stato debba predisporre un meccanismo nazionale indipendente (NPM) per monitorare, con visite e accesso a documenti, i luoghi di privazione della libertà al fine di prevenire qualsiasi situazione di possibile trattamento contrario alla dignità delle persone. Per tale compito il Garante nazionale coordina i Garanti regionali, dando ad essi “forme” e procedure comuni.

Il secondo riguarda il monitoraggio dei rimpatri degli stranieri extra-comunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano e che devono essere accompagnati nei paesi di provenienza. La direttiva europea sui rimpatri (115/2008) prevede che ogni paese monitori la situazione con un organismo indipendente.

Infine, al Garante Nazionale, in quanto NPM, è stato attribuito il compito di monitorare le strutture per persone anziane o con disabilità, in base alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Il Garante nazionale è costituito in Collegio.

Gli attuali membri sono il Presidente, Riccardo Turrini Vita, e i componenti, Irma Conti e Mario Serio.

Ogni anno, il Garante nazionale tiene una Relazione al Parlamento sul lavoro svolto e sulle prospettive future negli ambiti di sua competenza”.

Chi e come nomina i componenti del Garante dei detenuti

Ricaviamo ancora una volta la risposta dal sito web, a questo link.

Il Garante nazionale è costituito in collegio, composto dal Presidente e da due Membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari.

I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all’ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo”.

Una prima sintesi

Conosciamo adesso tutto quello che conta del Garante dei detenuti.

Al primo posto, senza dubbio, deve essere collocata la sua natura di organismo indipendente, cioè necessariamente orientato a svolgere i suoi importanti compiti senza farsi minimamente condizionare dal programma e dagli umori della maggioranza politica di cui è espressione il Consiglio dei Ministri che delibera la nomina dei suoi componenti, con la successiva ratifica del Capo dello Stato. Senza farsi condizionare da niente e da nessuno, meglio ancora.

Immediatamente dopo, va collocata la sua prerogativa di monitorare, tramite visita, i luoghi di privazione della libertà.

Una prerogativa, questa, esplicitamente finalizzata all’individuazione di eventuali criticità ed alla ricerca delle possibili soluzioni.

Sebbene non sia palesato nella nota descrittiva delle funzioni del Garante, dovrebbe ritenersi connaturale a questi compiti l’effettuazione di almeno un certo numero di visite a sorpresa, solo così potendosi escludere in radice l’offerta di una visione edulcorata della condizione reale del luogo visitato, e l’ascolto diretto di un campione significativo di detenuti per la banale ragione che il loro punto di vista sulle condizioni di vita riservategli dovrebbe essere essenziale ai fini dell’effettiva individuazione delle criticità e di una franca e utile collaborazione con le autorità responsabile.

Al terzo posto c’è la trasparenza delle attività compiute.

Tale è l’importanza attribuita alle visite da porre a carico del Garante l’obbligo di redigere un rapporto per ognuna di esse, di comunicarlo alle autorità competenti e di pubblicarlo, di regola entro un mese, sul proprio sito web unitamente alle risposte ottenute.

Ci sarebbero poi i tre monitoraggi aggiuntivi: quello per la prevenzione della tortura, quello per il rimpatrio degli immigrati irregolari extracomunitari e quello delle strutture per persone anziane o con disabilità.

Di essi parleremo in un altro post dedicato.

Esaminiamo adesso come il Garante dei detenuti ha inteso queste priorità.

La consultazione dell’apposita sezione del sito web dedicata ai rapporti (a questo link per la consultazione) fa rilevare che non è stato pubblicato alcun rapporto per l’anno 2025 e che per il 2024 ne stati pubblicati quattro, uno dei quali riferito ad una visita svolta nel 2023.

Quattro rapporti nell’ultimo anno e mezzo, equivalenti ad una media pari a 0,22/mese.

Non proprio un impegno strenuo, si direbbe.

Si è visto poi che il Garante dei detenuti ha l’obbligo di presentare una relazione annuale al Parlamento per dar conto del lavoro svolto e delle prospettive future.

Bene: l’accesso all’apposita sezione del sito web (a questo link per la consultazione) evidenzia che l’ultima relazione depositata è quella per l’anno 2023, dopo di allora il silenzio.

L’epilogo

Decisamente diversa è la produttività del Garante laddove si parli di comunicati stampa (a questo link per la consultazione).

Scegliamo il più recente, risalente al 19 giugno 2025 (consultabile a questo link).

Eccone il testo integrale:

Roma, 19 giugno 2025

In riferimento a recenti articoli di stampa, l’Ufficio stampa del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale precisa quanto di seguito riportato.

Dal luglio 2024, il Garante Nazionale ha istituito, attraverso un avviso pubblico emanato dall’allora Presidente Professor Felice Maurizio D’Ettore, un Albo di Avvocati finalizzato all’affidamento di incarichi retribuiti per consulenza, assistenza e patrocinio legale.

Tale Albo risponde a criteri di competenza e prossimità territoriale, garantendo una presenza costante e organizzata nei procedimenti di rilievo nazionale e locale ove il Garante ravvisi, come in passato, le condizioni per il proprio intervento. Il Garante non ha dunque proceduto ulteriormente ad affidamenti di patrocini intuitu personae.

In tale quadro, la variazione dei difensori, legata a loro valutazioni professionali non ha effetto sulla presenza in giudizio del Garante, che provvede alla designazione di altri difensori fra gli iscritti all’Albo. Si è infatti già provveduto alle sostituzioni e al conferimento degli incarichi ad altri legali.

Sono dunque mal riferiti e comunque infondati i timori ed i giudizi che sono stati espressi al riguardo”.

Il Garante reagisce dunque a recenti e non meglio precisati articoli di stampa che, se la sequenza argomentativa del comunicato ha un senso, avrebbero posto il problema della variazione dei difensori, e delle cause della variazione, nei giudizi nei quali lo stesso Garante è parte.

Non sfugge la valenza dell’accenno all’abbandono della prassi di affidare i patrocini intuitu personae: come a dire, sempre che le cose abbiano un senso, che in passato erano privilegiati rapporti interpersonali mentre adesso gli incarichi sono assegnati solo previe procedure ad evidenza pubblica.

Introdotta così la questione, attingiamo ad un articolo che, pur successivo al suddetto comunicato stampa, immaginiamo sia in linea con gli altri precedenti che hanno indotto il Garante a replicare.

Il riferimento è ad un reportage di Angela Stella, pubblicato in data odierna dall’edizione web dell’Unità, titolato “Rivolta nell’ufficio del garante: “Per i detenuti non si fa nulla” (consultabile a questo link).

Premesso l’invito alla lettura integrale dell’articolo, qui basterà dire che il fatto raccontato è la cessazione volontaria della collaborazione di un gruppo sempre più numeroso di avvocati ed altri esperti che, dopo avere operato a lungo col Garante, si stanno dimettendo uno dopo l’altro per un profondo dissenso verso la sua attuale gestione.

Rientrano in questo novero gli avvocati Michele Passione, Maria Brucale e Antonella Calcaterra, e lo psichiatra Giovanni Rossi.

La motivazione comune è l’impossibilità di svolgere il loro incarico e, sullo sfondo, l’inerzia del Garante.

Gli intervistati mettono in fila l’abituale assenza di riscontro alle loro richieste, la dissonanza delle voci all’interno dell’organismo che, pur essendo collegiale, dovrebbe comunque avere una posizione esterna unitaria, la sostanziale disattenzione alla condizione dei detenuti.

L’opinione

Come abbiamo documentato nei precedenti paragrafi, la rappresentazione che lo stesso Garante dei detenuti sta dando di sé è quella di un organismo che cammina lentamente e senza una meta chiara mentre attorno la realtà su cui dovrebbe vigilare e la condizione dei soggetti privati della libertà precipitano verso il baratro.

I professionisti che hanno rinunciato a collaborare col Garante sono indistintamente e notoriamente persone di elevata competenza e di straordinaria dedizione alla causa dei detenuti ed ai principi costituzionali cui deve essere conformata l’azione dello Stato che ne ha la custodia.

Le loro dimissioni causano al Garante ed ai detenuti una perdita di sapere e di sentire democratico che saranno difficilmente colmabili.

Questo gesto avrebbe meritato una riflessione profonda, non solo dentro l’Authority ma anche a Palazzo Chigi, a via Arenula, nelle aule parlamentari e tra la gente.

Questo stimolo non è stato certamente avvertito dal Garante che si è preoccupato solo di riempire i buchi e di reagire con malcelato fastidio.

Nulla sembra servire di questi tempi, nulla sembra scuotere le coscienze ma proprio per questo diventa un dovere coltivare la speranza che qualcosa cambi e, nel frattempo, raccontare come stanno davvero le cose.