Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 14483/2025, udienza del 5 marzo 2025, deposito del 14 aprile 2025, pronunciandosi in tema di misure di sicurezza patrimoniali (nella specie, quella prevista dall’art. 12-bis, d.lgs. n. 74/2000), ha ribadito la legittimità della confisca per equivalente di somme di denaro depositate su conto corrente bancario cointestato con soggetto estraneo al reato.
Ha osservato a tal fine il collegio di legittimità che l’immissione nel conto imprime alle somme una destinazione comune ai cointestatari, senza che rilevino, a tal fine, presunzioni o vincoli posti dal Codice civile per regolare la solidarietà nei rapporti interni tra creditori e debitori, fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l’esclusiva riferibilità a sé della quota parte delle somme in giacenza.
Ha ancora sottolineato che, ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente di cui all’art. 322-ter, cod. pen., della somma di denaro depositata su un conto corrente bancario cointestato con un soggetto estraneo al reato, la misura preventiva reale si estende ai beni comunque nella disponibilità dell’indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal codice civile (artt. 1289 e 1834 cod. civ.) per regolare i rapporti interni tra creditori e debitori solidali o i rapporti tra banca e depositante, ferma restando la possibilità nel prosieguo di procedere ad un effettivo accertamento dei beni di esclusiva proprietà di terzi estranei al reato (Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, Rv. 271136 – 01, in cui la S.C. ha rigettato il ricorso del terzo interessato evidenziando, peraltro, che nel caso di specie l’indagato, in forza di una delega ad operare senza limitazioni, aveva la possibilità di disporre dell’intera provvista delle somme e dei valori depositati sul conto corrente cointestato).
In sostanza, la previsione di cui all’art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 – introducendo la confisca per equivalente nel caso in cui i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione – prevede che la misura reale possa riguardare beni dei quali il reo abbia in ogni caso la disponibilità per un valore corrispondente a quello che avrebbe dovuto altrimenti costituire oggetto della confisca.
Ne deriva che il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, ricade su beni comunque nella disponibilità dell’indagato, senza che a tal fine possano rilevare presunzioni o vincoli posti dal Codice civile a regolare rapporti interni tra creditori e debitori solidali, ex art. 1298, comma 2, cod. civ. o i rapporti tra banca e depositante, ex art. 1834 cod. civ., considerato che su queste disposizioni prevalgono le norme penali in materia di sequestro preventivo preordinato ad evitare che, nelle more dell’adozione del definitivo provvedimento di confisca, i beni che si trovino comunque nella disponibilità dell’indagato possano essere definitivamente dispersi (Sez. 2, n. 36175 del 07/06/2017, Rv. 271136 – 01; Sez. 6, n. 24432 del 18/04/2019, Rv. 276278 – 01; Sez. 3, n. 20726 del 25/10/2022, non mass.).
