La confisca allargata e gli elementi che ne giustificano l’applicazione (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 23093/2025, udienza del 5 giugno 2025, deposito del 18 giugno 2025, ha ricordato che le Sezioni unite penali hanno statuito che «se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa – che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di “patteggiamento”, ed è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448, comma 2, cod. proc. pen. – è impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarietà e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen.».

Pertanto, anche a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., «è ammissibile il ricorso per cassazione per vizio di motivazione contro la sentenza di applicazione di pena con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti» (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, Savin, Rv. 279348 – 02).

Il principio deve trovare applicazione anche in relazione al concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. qualora – come nel caso di specie – l’accordo fra le parti non abbia avuto quale oggetto anche la confisca.

La pronuncia impugnata ha preliminarmente osservato che, “come si evince dalla sentenza di primo grado, seppur non esplicitamente chiarito attraverso l’indicazione delle norme relative, i beni sono stati confiscati in applicazione della norma contenuta nell’art. 240 bis c.p.”.

Si tratta, dunque, di una confisca allargata o per sproporzione, prevista per un catalogo di reati indicati nel suddetto articolo, fra i quali l’usura: «è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica».

Questa forma di confisca è giustificata dalla particolare gravità dei delitti spia ed è caratterizzata da un forte affievolimento degli oneri probatori gravanti sull’accusa in quanto fondata su tre elementi: la qualità di condannato per determinati reati; la sproporzione del patrimonio di cui il condannato dispone, anche indirettamente, rispetto al suo reddito o alla sua attività economica; la presunzione che il patrimonio stesso derivi da altre attività criminose non accertate. In presenza di determinate condizioni, si presume, dunque, che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491 – 01).

Anche di recente le Sezioni unite della Suprema Corte, in conformità alle pronunce sul tema del Giudice delle leggi (per tutte cfr. Corte cost., sent. n. 33 del 2018), hanno ribadito che detta presunzione relativa non realizza una reale inversione dell’onere della prova, ma si limita a porre a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca o di sequestro un onere di allegazione di fatti e circostanze di cui il giudice valuterà la specificità e la rilevanza e verificherà la sussistenza (Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi, Rv. 285852 – 01).