Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 22653/2025, udienza del 5 giugno 2025, deposito del 17 giugno 2025, ha chiarito che, mentre non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui, nella specie demaniale, per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente (tra le altre, Sez. 2, n. 10254 del 26/02/2019, Rv. 275768 – 01), non può configurarsi per contro, la continuazione nel possesso abusivo iniziato da altri, quando la condotta del successore non si limiti a ricevere passivamente il bene nello stato di fatto lasciato dal dante causa, ma si attivi mediante la realizzazione di opere che producono un ulteriore rafforzamento, consolidamento e ampliamento della situazione di fatto, così da distinguersi come una condotta – configurante il delitto di cui all’art. 633 cod. pen. – autonoma e ulteriore rispetto a quella realizzata dall’originario possessore.
Tanto è accaduto nel caso in esame, dove il ricorrente non si è limitato a ricevere la baracca e a possederla, ma ha realizzato vere e proprie opere edilizie che hanno stabilizzato l’opera precaria realizzata dal padre, ampliando anche i termini dell’occupazione, con la realizzazione di un recinto delimitante uno spazio comune.
Da ciò discende, al contempo, che il reato gli è stato correttamente contestato e che non vi è stata alcuna lesione del diritto di difesa, posto che l’imputato ha avuto pienamente modo di argomentare sul fatto contestato ed accertato, dal quale emerge la responsabilità per l’occupazione abusiva contestata, anche sotto il profilo dell’elemento psicologico, attesa la volontarietà delle opere realizzate.
