Cassazione penale, Sez. 2^, sentenza n. 23097/2025, udienza del 5 giugno 2025, deposito del 18 giugno 2025, ha affermato che, nel caso di impugnazioni in tema di misure cautelari reali, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità, a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., non richiede l’adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura.
Provvedimento impugnato
Con ordinanza del 4 marzo 2025 il Tribunale del riesame dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse della M. SPA avverso il decreto con il quale il GIP aveva disposto il sequestro preventivo della somma di € XXX, corrispondente ai crediti d’imposta presenti nel cassetto fiscale della M. SPA, in ordine al reato ex artt. 110 e 640-bis cod. pen. contestato ad AC, legale rappresentante della società, e a FA.
Ricorso per cassazione
AC, nella veste di legale rappresentante, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza per violazione della legge processuale (art. 122 cod. proc. pen.).
Il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il difensore del ricorrente fosse privo di procura speciale per presentare la richiesta di riesame.
Dopo avere ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la procura di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità, non richiede l’adozione di formule sacramentali, il Tribunale ha illegittimamente ritenuto che la procura speciale conferita dalla persona giuridica (la M. SPA) all’avv. DR in data 18 dicembre 2024 fosse priva dei requisiti necessari.
Detta procura, infatti, fu inviata direttamente al Tribunale unitamente alla richiesta di riesame, conteneva il riferimento al procedimento di cui si tratta, con l’indicazione del numero di R.G.N.R., ed esprimeva la volontà di impugnare il provvedimento di sequestro. Essa fu rilasciata da AC, quale legale rappresentante della società, pure presente all’udienza svoltasi avanti il Tribunale del riesame, a conferma della precisa volontà di impugnare il sequestro tramite il procuratore nominato.
Decisione della Suprema Corte
Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo manifestamente infondato.
Va in primo luogo si osserva che erroneamente la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 122 cod. proc. pen., norma non pertinente nel caso di specie.
Infatti, il terzo interessato titolare del bene sequestrato, quando agisce all’interno delle procedure incidentali penali, è parificato alla parte privata diversa dall’imputato e, quindi, può stare nel processo solo con il ministero di un difensore munito di procura speciale ai sensi dell’art. 100 del codice di rito (fra le tante cfr. Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 271722 – 01), così come previsto espressamente da detta norma per i soggetti portatori di interessi meramente civilistici quali la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
Il Tribunale ha osservato che, anche nel caso di impugnazioni in tema di misure cautelari reali, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità, a norma dell’art. 100 cod. proc. pen., non richiede l’adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l’incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (in termini, da ultimo, Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Rv. 282668 – 01).
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto che l’atto qualificato dalla difesa come “procura speciale”, l’unico tempestivamente depositato, fosse “privo dei requisiti necessari, essendo generico ed indefinito, mancando un qualsivoglia richiamo al provvedimento impugnato ed al mezzo di impugnazione prescelto, non venendo in alcun modo descritta l’attività processuale da compiere”.
Premesso che, avuto riguardo alle questioni di natura processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e che, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01, nonché, più di recente, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto), si osserva che l’atto in questione, sottoscritto da AC, “in proprio e nella qualità di rappresentante della società M. Spa, nella qualità di indagato/imputato”, si è sostanziato in una tipica procura speciale rilasciata al difensore dell’indagato, che comprendeva ampie facoltà di difesa in tutte le fasi, i gradi e stati del procedimento, fra le quali quella di “proporre ogni tipo di impugnazione anche ex art. 571, comma III”, senza alcun riferimento alla volontà di proporre richiesta di riesame contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP il 5 dicembre 2024.
Non hanno alcun rilievo l’invio della istanza al Tribunale del riesame di Roma, la successiva rituale procura tardivamente depositata ovvero la presenza di AC all’udienza.
