Furto consumato: il monitoraggio dell’azione furtiva da parte delle forze dell’ordine (Riccardo Radi)

Segnaliamo la sentenza della cassazione sezione 5 numero 17715/2025 per l’indubbio interesse pratico, la Suprema Corte ha stabilito che integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso del bene prima dell’arresto in flagranza.

In motivazione la Suprema Corte ha precisato che non ha rilevanza, ai fini della configurabilità della fattispecie nella forma consumata, l’osservazione a distanza della polizia, sia in quanto frutto di un’iniziativa occasionale, sia in quanto costituisca l’esito di una pregressa attività di indagine già in corso a carico del reo.

Nel caso esaminato il ricorrente solleva la questione della distinzione tra furto tentato e furto consumato, facendo leva sul monitoraggio dell’azione furtiva che, nella prospettiva difensiva, impedisce al delitto di giungere a consumazione.

La quaestio iuris in oggetto chiama in causa il tema della definizione giuridica della azione di impossessamento della cosa altrui, tipizzata dalla norma incriminatrice.

L’art. 624, primo comma, cod. pen. punisce la condotta di chi «si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri».

La norma scandisce il binomio sottrazione-impossessamento: la prima coincide con l’apprensione della res; il secondo si ha quando l’agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della res sottratta e, correlativamente, è recisa la signoria che sul bene esercitava il precedente detentore.

Questa considerazione si pone in sintonia con il principio di offensività, che consente di distinguere le due forme di offesa, del pericolo e del danno, in rapporto all’interesse protetto dalla fattispecie incriminatrice: il furto consumato è reato di danno; il furto tentato è reato di pericolo con dolo di danno.

Come si ricava dalla decisione delle Sezioni Unite Prevete (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014) consumazione e tentativo si distinguono in ragione della compromissione, o meno, dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice.

Nel furto, l’interesse protetto è quello della detenzione del bene da parte di chi ne ha diritto, per cui ove lo stesso è compromesso, il delitto è consumato.

Il furto si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente si impossessa della res sottratta, giacché è tale requisito che accentra il disvalore di fattispecie e determina l’offesa all’interesse tutelato.

Non assumono rilievo né il dato spaziale, poiché la norma incriminatrice (a differenza di quella corrispondente dell’abrogato codice) non richiede lo spostamento della res sottratta dal luogo della sottrazione ad altro luogo; né il dato temporale: il furto si consuma se l’agente consegue, anche solo per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.

Ne deriva che quando la res esce dalla sfera di vigilanza e controllo della persona offesa il furto si consuma, quand’anche l’intervento di fattori casuali e successivi neutralizzi il consolidamento nel tempo dell’ingiusto profitto e dell’altrui danno patrimoniale.

Sulla base di queste premesse deve essere intesa la ratio decidendi della richiamata decisione delle Sezioni Unite Prevete.

Invero in essa Prevete vanno distinti i principi generali, che possono guidare l’interprete nella elaborazione delle categorie giuridiche, dalla specifica ipotesi del furto in un supermercato.

Le Sezioni Unite rimarcano le peculiarità del caso concreto laddove pongono in luce: «la relazione di tipo prenegoziale, presupposta dalla condotta delittuosa, che lega l’agente al soggetto passivo, offerente in vendita della merce esposta, e che abilita il primo al prelievo dei beni dai banchi di esposizione» e chiariscono che «in tale prospettiva la condotta dell’agente il quale oltrepassi la cassa, senza pagare la merce prelevata, rende difficilmente contestabile l’intento furtivo, ma lascia impregiudicata la questione se la circostanza comporti di per sé sola la consumazione del reato, quando l’azione delittuosa sia stata rilevata nel suo divenire dalla persona offesa, o dagli addetti alla vigilanza, i quali, nella immediatezza intervengano a difesa della proprietà della merce prelevata» (Rv. 261186 – 01).

Con questa avvertenza, va interpretato principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite secondo cui: «In caso di furto in supermercato e la specificazione non è casuale, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo».

Invero il riferimento, non di rado frainteso, alla diretta osservazione da parte «delle forze dell’ordine presenti nel locale» si trova aggiunto solo nella massima (così enucleata dalle stesse Sezioni Unite, al paragrafo 7), senza però alcun aggancio alla fattispecie decisa, evidentemente intendendosi fare riferimento al caso in cui le forze dell’ordine, presenti sul posto, intervengano in continenti su sollecitazione e quale longa manus della persona offesa, non ancora definitivamente spossessata. Va invece colto, nella prospettiva di inquadramento sistematico, il perno logico della decisione che ruota attorno alla considerazione della sfera di sorveglianza dell’offeso.

Quando la res non è uscita dalla sfera di vigilanza dell’offeso (attuata anche tramite propri delegati) e l’offeso è ancora in grado di recuperarla, l’impossessamento non si perfeziona e il furto non può dirsi consumato.

Pertanto, affinché l’azione criminosa si cristallizzi alla fase del tentativo è necessario che il complesso delle cautele adottate dall’offeso consenta un contestuale intervento contenitivo all’interno di quella sfera: è soltanto in tale evenienza che è, a monte, impedita la compromissione dell’interesse tutelato e, correlativamente, l’agente non acquisisce, neppure per un istante, il possesso della cosa sottratta.

Da quanto precede deriva che, in caso di osservazione dell’azione furtiva, il furto è tentato se:

a) è possibile individuare una fase tra sottrazione e impossessamento di utile intervento difensivo; b) tale intervento difensivo deve essere attuato dalla persona offesa, o direttamente o tramite i sistemi di osservazione/protezione dalla stessa predisposti.

La prima condizione rende evidente che non sempre è possibile un intervento difensivo in continenti. Sottrazione ed impossessamento sono necessariamente distinti dal punto di vista logico-giuridico, ma non sempre lo sono anche dal punto di vista cronologico.

L’azione compiuta dall’agente per uscire dalla sfera di controllo dell’offeso — e, dunque, per impossessarsi della bene — consente di distinguere i due momenti anche dal punto di vista cronologico, nel caso di furto in supermercato, dato che, come si è visto, tra sottrazione e impossessamento vi è uno iato temporale che permette l’intervento difensivo.

Ma ciò non accade quando, per eludere il controllo della persona offesa, è sufficiente un’azione istantanea, dato che, in tale ipotesi, l’impossessamento, pur logicamente successivo alla sottrazione, viene temporalmente a coincidere con essa (cfr. in motivazione Sez. 5, n. 25084 del 17/05/2023, Bernardoni, n.m.).

Nella fattispecie, il comportamento sospetto dell’imputato e dei suoi complici aveva attirato l’attenzione degli agenti di polizia impegnati in un generico servizio d’ordine pubblico.

L’imputato si aggirava tra i tavoli chiedendo la carità, quindi un intervento in quel momento sarebbe stato del tutto ingiustificato, dato che il sospetto non può mai implicare colpa neppure in funzione preventiva.

La sottrazione del telefono cellulare è avvenuta con un gesto fulmineo, grazie al quale il ricorrente si è impossessato del bene, allontanandosi dal locale, dopo aver raggiunto i complici.

In casi di questo genere, l’impossessamento coincide cronologicamente con il momento della sottrazione (una vicenda del tutto similare è quella decisa da Sez. 5, n. 26749 del 11704/2016, Ouergh, Rv. 267266, in cui l’imputato si era impossessato, approfittando della disattenzione della persona offesa, della borsa di quest’ultima e, una volta allontanatosi, era intervenuta la polizia giudiziaria, che lo aveva inseguito e fermato).

In evenienze siffatte è difficile parlare di intervento in continenti a difesa della detenzione da parte di chicchessia.

Invero o gli strumenti apprestati dalla persona offesa a difesa del proprio possesso impediscono, a monte, sottrazione e impossessamento, oppure il contenimento dell’azione criminosa non può che avvenire dopo l’impossessamento.

I caratteri distintivi tra consumazione e tentativo, imperniati sulla sfera di vigilanza della persona offesa (esercitata anche tramite dipendenti, mandatari, incaricati, siano essi privati o forze dell’ordine) rende ragione della irrilevanza, ai fini in rassegna, della circostanza che il fatto cada sotto l’osservazione delle forze dell’ordine (non espressione di una antecedente iniziativa cautelativa della persona offesa).

A conclusione parzialmente diversa perviene Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, Botchorishvili, Rv. 282969, che ha escluso la consumazione del reato in un caso di furto in abitazione, monitorato dalle forze dell’ordine grazie a sistemi di localizzazione e pedinamento: gli autori del reato, impossessatisi della refurtiva, si erano allontanati a bordo di un veicolo e successivamente arrestati. La sentenza distingue l’intervento accidentale e non preordinato delle forze dell’ordine dal monitoraggio preventivamente attuato a seguito di una fase investigativa in corso nei confronti degli stessi autori dell’azione delittuosa e arriva a concludere che, soltanto nel secondo caso, la possibilità di intervento difensivo, finalizzato ad impedire il protrarsi delle conseguenze del reato, cristallizza l’azione delittuosa alla fase del tentativo, anche se gli agenti abbiano deciso di procrastinare l’intervento ad un momento successivo.

L’impianto argomentativo della decisione, che pure muove dalla considerazione dell’oggettività giuridica di fattispecie, fa leva sulla impossibilità di calibrare diversamente la qualificazione del fatto in ragione della scelta discrezionale degli operanti di intervenire tempestivamente o meno.

E, così ragionando, assume che non rileva “la circostanza che la sorveglianza sia stata disposta dalla persona offesa o dalla polizia giudiziaria”, ma “che il bene esca o meno dalla sfera di vigilanza e di controllo – diretto o indiretto – della persona offesa, potendo in concreto le fasi della condotta essere interrotte in ogni momento”.

L’affermazione va rimeditata.

Se la premessa argomentativa è la considerazione dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice, è rispetto a quell’interesse che deve relazionarsi la distinzione tra furto tentato e furto consumato.

Ergo, essendo il furto una fattispecie incriminatrice posta a tutela della signoria che sulla res esercita chi la detiene, è rispetto alla sfera di vigilanza e controllo dell’offeso che si fonda la distinzione tra tentativo e consumazione.

Non può logicamente sostenersi che la sfera di vigilanza e controllo delle forze dell’ordine possa fondersi e confondersi con quella dell’offeso, onde pervenire a una estensione di quest’ultima in ragione della maggiore ampiezza della prima.

Il richiamo alla presenza delle forze dell’ordine in loco di cui alla sentenza Prevete – come detto – è da leggere in coerenza con la premessa che giustifica quell’impianto argomentativo, sicché non può interpretarsi di modo che, indipendentemente da qualsivoglia considerazione dell’oggetto giuridico della fattispecie, la sfera di vigilanza e controllo della persona offesa si espanda per il monitoraggio a distanza dell’azione furtiva da parte delle forze dell’ordine.

Ciò non revoca in dubbio la doverosità dell’atto da parte delle forze dell’ordine ex art. 55 cod. proc. pen. (che però soggiace a varie e imponderabili circostanze), bensì è il risultato di una corretta ermeneusi alla luce dell’oggettività giuridica di fattispecie.

Del resto, più a monte, la distinzione tra furto tentato e furto consumato non è neppure influenzata dai motivi del monitoraggio a distanza da parte delle forze dell’ordine: sia nel caso di monitoraggio contingente e accidentale, sia in quello di monitoraggio collegato a una pregressa attività d’indagine già in corso a carico dell’autore del reato; entra, comunque, in gioco un elemento che non impedisce all’agente di impossessarsi, anche solo per un istante, della res sottratta prima dell’arresto in flagranza.

In queste ipotesi, il furto non è tentato, ma consumato: l’attività di osservazione non avviene ad opera della persona offesa (o di suoi incaricati) e, dunque, non impedisce la compromissione dell’interesse protetto dalla fattispecie.

Va pertanto ribadito il principio di diritto secondo cui: «Con riferimento al monitoraggio dell’azione da parte delle forze dell’ordine, integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo l’impossessamento, venga inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza.

Invero il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l’imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, mentre l’osservazione a distanza da parte degli agenti (sia essa frutto di una iniziativa occasionale o di l’esito di una pregressa attività d’indagine già in corso a carico dell’autore del reato) non assume rilevanza ai fini della configurabilità del reato nella forma tentata poiché tale osservazione non solo non avviene ad opera della persona offesa o di personale a lei riconducibili, ma neppure impedisce il conseguimento dell’autonomo possesso della res, prima dell’arresto in flagranza» (cfr. Sez. 5, n. 4333 del 27/11/2024, dep. 2025, Toncic, non massimata; Sez. 5, n. 25084 del 17/05/2023, Bernardoni, non massimata; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 – 01Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 – 01).