Avvocato e procedimento disciplinare: il COA omette l’avviso all’iscritto, conseguenze (Redazione)

L’omesso rispetto della previsione dell’articolo 50, comma 4, CDF, che prevede uno specifico obbligo del COA di comunicare all’incolpato la “notizia di illecito disciplinare… invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina” comporta delle conseguenze?

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 445/2024 (consultabile al link inserito alla fine del post) ha esaminato la questione poiché, nel caso di specie, il COA di Benevento avrebbe omesso la comunicazione prescritta dall’art. 50, comma 4, CDF, l’incolpato sostiene che la decisione del CDD sarebbe viziata da un’irregolarità procedurale che ne comporterebbe l’insanabile nullità

Il CNF ha stabilito che acquisita una notizia di (potenziale) illecito disciplinare, immediatamente il COA ne dà notizia all’iscritto invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e trasmette gli atti unitamente a una scheda riassuntiva dei provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto al CDD, che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale (art. 50 co. 4 L. n. 247/2012, art. 11 co. 1 Reg. CNF n. 2/2014).

Tuttavia, l’omesso avviso all’iscritto con contestuale invito a presentare sue deduzioni non costituisce motivo di nullità del procedimento giacché giacché il procedimento disciplinare dinanzi al CDD ha natura amministrativa e, come tale, improntato alla semplicità e libertà di forme, con l’unico limite della non comprimibilità del diritto di difesa.

Infatti solo mancanza o nullità della citazione dell’incolpato per il giudizio disciplinare comporta, in via derivata, la nullità -per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio- della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense.

Conseguentemente, l’omessa comunicazione all’interessato dell’apertura del procedimento non costituisce motivo di nullità dello stesso qualora il destinatario abbia avuto comunque la conoscenza effettiva e completa del contenuto del provvedimento ed abbia perciò potuto compiere tutti gli atti previsti dall’ordinamento a garanzia del diritto di difesa (In tal senso, Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 26 febbraio 2024).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 445 del 2 dicembre 2024