La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 23041/2025 ha ricordato che il delitto di sostituzione di persona ex art. 494 cod. pen., è sussidiario rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica, come si evince dall’inciso «se il fatto non costituisce altro delitto contro la fede pubblica» contenuto nella norma incriminatrice; esso, tuttavia, in tanto può ritenersi assorbito in altra figura criminosa in quanto ci si trovi in presenza di un fatto unico, riconducibile contemporaneamente sia alla previsione dell’art. 494 cod. pen., sia a quella di altra norma posta a tutela della fede pubblica; viceversa, quando ci si trovi in presenza di una pluralità di fatti e quindi di azioni diverse e separate, si ha concorso materiale di reati (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 4981 del 27/01/1998, Rv. 210600; Sez. 2, n. 8754 del 28/01/2005, Rv. 231147; Sez. 6, n. 13328 del 17/02/2015, Rv. 263076; Sez. 5, n. 9407 del 05/02/2025, Rv. 287742).
L’art. art. 494, cod. pen., costituisce, in altri termini, una norma di chiusura del sistema, non applicabile quando, come nel caso in esame, la condotta del soggetto attivo del reato si presenta come un fatto unico, non preceduto da una distinta attività di falsificazione, consistente nell’attribuirsi le false generalità del B., dichiarandole ai pubblici ufficiali impegnati in attività d’istituto, dunque rientrante nella fattispecie tipica di uno dei delitti contro la fede pubblica, quello di cui all’art. 495, c.p.
In questo senso del resto si è espressa in senso constante la giurisprudenza di legittimità, affermando che, in tema di reati contro la pubblica fede, poiché il delitto di sostituzione di persona ex art. 494, c.p., ha carattere sussidiario, allorquando l’induzione in errore, al fine di vantaggio o di danno, è commessa, come nel caso che ci occupa, mediante l’attribuzione di un falso nome o di una falsa qualità, in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale in un atto pubblico ovvero all’autorità giudiziaria, è configurabile soltanto il più grave reato previsto dall’art. 495, c.p., restando assorbito quello sussidiario di sostituzione di persona (cfr., ex plurimis, in questo senso Sez. 6, 19.5.1987, n. 8152, Rv. 176368; Sez. 5, 11.5.1981, n. 6977, Rv. 149780; Sez. 5, n. 45527 del 15/06/2016, Rv. 268468).
