Riesame misura cautelare personale: condizioni per l’obbligatoria trasmissione dell’interrogatorio preventivo reso dai coindagati (Riccardo Radi)

La Cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 23350 depositata il 23 giugno 2025 (allegata al post) ha affrontato il tema se tra gli atti che devono essere obbligatoriamente trasmessi al tribunale del riesame (articolo 309 comma 5 cpp), a prescindere dal loro contenuto, debbano ricomprendersi anche le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dai coindagati, soprattutto nel caso in cui l’imputazione provvisoria riguardi un reato concorsuale.

La Suprema Corte, in tema di impugnazioni cautelari, ha affermato che, anche nei casi in cui è previsto, ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., l’interrogatorio preventivo dell’indagato, non sono ricompresi nel novero degli atti che, ex art. 309, comma 5, cod. proc. pen., devono essere trasmessi necessariamente al Tribunale del riesame i verbali degli interrogatori resi dai coindagati, salvo che contengano elementi concreti favorevoli all’impugnante, che quest’ultimo è, tuttavia, onerato di indicare specificamente.