Nel caso in cui il giudice non ritiene idoneo il programma di trattamento elaborato dall’UEPE può rigettare la richiesta in ragione dell’inidoneità del programma ?
La cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 23335 depositata il 23 giugno 2025 (allegata al post), in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, ha affermato che il giudice che, in astratto, ritiene ammissibile la sostituzione della pena non può rigettare la richiesta in ragione dell’inidoneità del programma di trattamento predisposto dall’UEPE, essendo tenuto ad attivarsi, anche mediante l’interlocuzione con tale ufficio, in funzione dell’adozione di un trattamento sanzionatorio realmente ritagliato sull’unicità del soggetto condannato, che contenga il rischio di una sua recidivanza e ne favorisca il reinserimento sociale.
