Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 399/2024 ha esaminato la sentenza emessa dal CDD di Trento che ha sanzionato una collega con l’avvertimento in relazione al seguente capo di incolpazione: per la “violazione degli articoli 9 e 26 commi 3 e 4 prima parte del Codice deontologico vigente per avere l’avvocato [RICORRENTE] omesso di comunicare al P.M. dopo il ricevimento dell’avviso ex art. 415 bis cpp relativo al procedimento penale RGNR [OMISSIS]/13 – RG [OMISSIS]/16 la sua cancellazione dalle liste dei difensori d’ufficio o quantomeno di effettuare tale comunicazione al P.M. e/o al Giudice del dibattimento dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio. In Bolzano dal gennaio 2015 al marzo 2017”.
La vicenda disciplinare in questione traeva origine da una segnalazione inviata a mezzo mail del 5 aprile 2017 del Giudice penale del Tribunale di Bolzano, Dott. [AAA], il quale disponeva l’invio, “per ogni valutazione ritenuta necessaria”, al Consiglio dell’Ordine di Bolzano di un estratto del verbale dell’udienza del 29 marzo 2017 tenutasi nel suindicato procedimento penale con il quale veniva segnalato come “solo in data odierna l’avv. [RICORRENTE] abbia fatto presente di non essere più iscritta nelle liste dei difensori d’ufficio”, a seguito della quale segnalazione il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Trento, con verbale del 16 aprile 2018, disponeva l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’Avv. [RICORRENTE].
Dal verbale in questione emergeva che l’Avv. [RICORRENTE], difensore d’ufficio di uno degli imputati, avesse comunicato la sua cancellazione dalla lista dei difensori d’ufficio solamente all’udienza dibattimentale in questione, nonostante che l’avviso ex art. 415-bis C.p.p. le fosse stato comunicato già nei primi mesi del 2015 e che la sua cancellazione dalla lista in questione risalisse al gennaio 2014.
Decisione:
Il CNF con la sentenza in allegato ha stabilito che nessuna norma di legge o regolamentare dispone che l’avvocato che chiede di essere cancellato dall’elenco dei difensori di ufficio, una volta conseguita detta cancellazione, abbia l’onere di comunicare tale sua avvenuta cancellazione alle Cancellerie e/o ad altri soggetti.
Un tale obbligo, peraltro, non può neppure ricavarsi, sic et simpliciter, dai principi deontologici in materia
Nel caso di specie, l’avvocato era stato sanzionato dal CDD per non aver comunicato la sua cancellazione dalle liste dei difensori d’ufficio al P.M. e/o al Giudice del dibattimento dopo la notifica del decreto di citazione a giudizio, provvedendovi solo il giorno dell’udienza.
In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha accolto il ricorso e annullato la sanzione disciplinare.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cassi), sentenza n. 399 del 31 ottobre 2024
