La cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 17235/2025, in tema di impugnazioni, ha stabilito che è legittima l’elezione di domicilio effettuata dall’imputato, in uno con l’atto di appello, presso il proprio difensore, indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo come luogo dove ricevere la notificazione degli atti, sicché la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello avvenuta presso un indirizzo PEC diverso da quello indicato, risultando inidonea a consentire la conoscenza dell’atto al destinatario, è affetta da una nullità assoluta.
Fattispecie in tema di giudizio di appello “cartolare” celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica.
