In riferimento all’articolo 593 comma 3 cpp, La cassazione a sezioni unite con la sentenza numero 23406 depositata il 23 giugno 2025 (allegata al post) ha deciso la seguente questione:
Se, dopo le modifiche dell’art. 593 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia, agli effetti civili, appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato ovvero solo ricorribile per cassazione.
Ricorrente: Cecchini Ansano
Relatore: I. Scordamaglia
Data udienza: 30 January 2025
Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 576, 593; d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274, art. 2; d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, art. 2; d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 34.
Ordinanza di rimessione: 39591/2024
Decisione
La parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato è legittimata a proporre appello ai soli effetti della responsabilità civile avverso le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace anche in relazione ai reati puniti con la solo pena pecuniaria o con la pena alternativa.
