Prescrizione : erronea dichiarazione della stessa in esito al giudizio di primo grado e regola del giudizio consacrata nell’articolo 129 comma 2 cpp(Redazione)
La cassazione penale sezione 6 con la sentenza numero 23328 depositata il 23 giugno 2025 (allegata al post), in tema di prescrizione, ha affermato che, nel caso in cui in grado di appello si accerti che, all’esito del giudizio di primo grado, in mancanza di rinunzia dell’imputato, sia stata erroneamente dichiarata l’anzidetta causa di estinzione del reato, non trova applicazione la regola di giudizio consacrata nell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., che condiziona l’assoluzione del predetto alla sussistenza dell’evidenza della prova della sua innocenza, essendo, viceversa, applicabile la regola generale che, in presenza del dubbio sulla sua penale responsabilità, ne impone l’assoluzione.