Avvocato inizialmente sanzionato con la censura dal CDD, su segnalazione del Presidente del Tribunale civile di … per “Violazione degli artt. 9 e 37 C.D.F. per avere omesso, al momento della iscrizione delle cause a ruolo, di versare il contributo unificato in relazione a 126 (centoventisei) cause da celebrarsi innanzi al Tribunale di Catania, IV Sezione Civile. In Catania dal 01 07 2014 al 26 10 2017.”
Il procedimento disciplinare traeva origine da una segnalazione del 26 ottobre 2017 con cui il Presidente della IV Sezione Civile del Tribunale di Catania segnalava il mancato pagamento del contributo unificato in relazione a n. 126 (centoventisei) cause iscritte a ruolo dall’Avv. [RICORRENTE], il quale, dopo avere avuto notizia di detta segnalazione, depositava in data 1 dicembre 2017 le proprie deduzioni.
Decisione:
Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza numero 410/2024 (allegata al post) ha stabilito che l’avvocato non è tenuto, neppure deontologicamente, ad anticipare il Contributo Unificato al cliente, a cui è sufficiente che dia idonea informativa sulle conseguenze di tale omissione contributiva; conseguentemente, non costituisce illecito disciplinare l’iscrizione a ruolo di una o più cause in mancanza del predetto versamento (integrale) all’Erario, in quanto il dovere di anticipare dette spese non può ricavarsi neppure dall’art. 13 co. 10 L. n. 247/2012, che infatti attribuisce all’avvocato il diritto al rimborso delle spese vive eventualmente anticipate e giammai l’obbligo di anticiparle quand’anche abbia assunto l’incarico professionale sapendo dell’impossibilità del cliente di far fronte alle spese del giudizio.
Per converso, l’avvocato incorrerebbe in una responsabilità disciplinare se, per il fatto che non sia stato pagato (dal cliente) il contributo unificato, egli non promuova una causa o non provveda alla sua iscrizione a ruolo, atteso che, così facendo, l’avvocato verrebbe meno alla funzione sociale della professione forense, in violazione delle disposizioni del Codice Deontologico Forense (nonché del Codice Civile) che gli impongono di dare esecuzione al mandato ricevuto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Cassi), sentenza n. 410 del 6 novembre 2024
