La Cassazione penale sezione 5 con la sentenza numero 22356/2025 ha ricordato che ai fini della concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, ex art. 175 c.p., possono essere valutati anche i provvedimenti di archiviazione o di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131 bis c.p..
Pertanto, la Suprema Corte ha espresso il seguente principio di diritto: “nell’ambito delle circostanze indicate nell’articolo 133 c.p. – che ai sensi dell’articolo 175 primo comma c.p., possono giustificare la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale . Rientrano anche i provvedimenti di archiviazione o di declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.
La Suprema Corte ha richiamato la sentenza della sezione 3 numero 26527/2024 , con riferimento all’istituto della sospensione condizionale della pena, sulla valutazione pregiudiziale sulla sussistenza del fatto e sulla sua attribuibilità all’indagato compiuta in sede di archiviazione non costituisce un accertamento assimilabile ad una dichiarazione di colpevolezza nel senso inteso da tale disposizione, avvenendo in una fase anteriore al giudizio (conclusione peraltro confortata dal fatto che il provvedimento di archiviazione non produce gli effetti invece riservati dall’art. 651-bis cod. proc. pen. alle dichiarazioni giudiziali dell’esimente), è tuttavia altrettanto indubbio che anche il provvedimento di archiviazione ex art. 131-bis, cod. pen., è idoneo a costituire un “precedente” i cui effetti – al pari dei precedenti di polizia – ben possono considerarsi ostativi al riconoscimento dei benefici di legge, i quali, come è noto, sono concedibili “soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati” (art. 164, comma primo, cod. pen.) o, comunque, quanto al beneficio della non menzione (art. 175, comma primo, cod. pen.), “avuto riguardo alle circostanze indicate nell’art. 133″.
E, del resto, anche ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 — 01).
Ciò comporta, pertanto, che l’esistenza del precedente in questione, peraltro per un delitto, ben può essere considerata ostativa al riconoscimento dei benefici di legge, essendo giustificato il diniego degli stessi in base ai criteri indicati dall’art. 133, cod. pen., tra cui in particolare la capacità a delinquere del colpevole, che per legge va desunta (art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen.) non solo dai precedenti penali ma anche da quelli “giudiziari” antecedenti al reato.
