Furto di energia: la cosa oggetto del reato non è il contatore ma la stessa energia (Vincenzo Giglio)

Cassazione penale, Sez. 5^, sentenza n. 20228/2025, udienza del 6 maggio 2025, deposito del 30 maggio 2025, ha affermato che, in tema di furto di energia elettrica, la “cosa” che adempie (ed è destinata) al “servizio pubblico” e all’utilità pubblica, oggetto del furto, non è il contatore del condominio o dell’alloggio della proprietà privata (che pure è di proprietà dell’ente di distribuzione dell’energia), sul quale sia stata effettuata la manomissione strumentale ad alterare il conteggio del consumo, ma è l’energia elettrica in quanto tale, che dalla fonte di gestione generale del pubblico servizio viene recapitata ai singoli cittadini.

La condotta attribuita con l’editto accusatorio all’imputata consiste nell’impossessamento, mediante sottrazione, di un rilevante quantitativo di energia elettrica in danno dell’ENEL – acronimo di Ente Nazionale per l’energia elettrica – “mediante allaccio diretto realizzato sulla presa del contatore, impedendo la regolare registrazione del consumo”; l’addebito menziona espressamente l’elemento aggravatore della commissione del fatto “su cose destinate a pubblica utilità”.

L’Ente erogatore in discorso pacificamente presidia, sia pure nel contesto di un mercato che non gli assicura il monopolio assoluto del soddisfacimento dei relativi bisogni, un servizio pubblico essenziale nell’interesse della collettività dei cittadini; la natura pubblicistica del servizio da esso reso promana da variegate fonti normative, tra le quali, in rapida rassegna, possono elencarsi l’art. 1 della legge 12 giugno 1990 n. 146, la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 sui principi relativi all’erogazione dei pubblici servizi, individuati come quelli che erogano energia elettrica, acqua e gas; le leggi sulle privatizzazioni e sulle istituzioni delle autorità amministrative indipendenti, che hanno chiarito che sono da ricomprendere tra i servizi pubblici le imprese fornitrici di servizi relativi, tra l’altro, ai trasporti, alle telecomunicazioni, alle fonti di energia e agli altri servizi pubblici (art. 2 L. 30 luglio 1994 n. 474); la normativa istitutiva dell’Autorità amministrativa per l’energia e il gas di cui alla L.14 novembre 1995 n. 481 (recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”); con l’art. 13, comma 13, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, conv. con legge 21 febbraio 2014, n. 9, le sue competenze sono state estese al settore idrico e, correlativamente, la sua denominazione è stata modificata in “Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico”.

L’erogazione di energia elettrica assicurata da un Ente preposto al soddisfacimento di un bisogno della collettività si configura allora, ineluttabilmente, come un pubblico servizio (sez.5, n. 2505 del 29/11/2023, Rv. 285244 e in motivazione); ciò che rileva, per quanto di interesse per il procedimento, è che nel capo di imputazione si faccia menzione di una condotta di furto di energia, realizzato in pregiudizio del servizio elettrico nazionale, senza che possieda influenza “il fatto che l’allaccio abusivo insista su terminali collocati in una proprietà privata, poiché ciò che conta è la destinazione finale della res sottratta ad un pubblico servizio da cui viene distolta” (in motivazione, sez.5, n. 37142 del 12/06/2024).

In altri termini, la “cosa” che adempie (ed è destinata) al “servizio pubblico” e all’utilità pubblica, oggetto del furto, non è il contatore del condominio o dell’alloggio della proprietà privata (che pure è di proprietà dell’ente di distribuzione dell’energia), sul quale sia stata effettuata la manomissione strumentale ad alterare il conteggio del consumo, ma è l’energia elettrica in quanto tale, che dalla fonte di gestione generale del pubblico servizio viene recapitata ai singoli cittadini.

Le destinazioni a “pubblico servizio” o a “pubblica utilità”, nel caso di asportazione di bene mobile procurato dall’Ente esercente un servizio obbiettivamente destinato ad utilità generale e dunque a favore della collettività, come nel nostro caso, coincidono, perché non è il soggetto ente pubblico-autoritativo, quanto l’oggetto e la destinazione della fornitura a connotare ed integrare, coevamente, entrambi gli elementi normativi di fattispecie.

Non può essere condiviso, allora, quanto osservato dalla motivazione della decisione impugnata, che pare fondare il discrimen di sussistenza, o meno, dell’aggravante in parola in base al “sito” nel quale l’asportazione dell’energia elettrica sia stata realizzata dal soggetto attivo, al punto da escluderne la destinazione a servizio pubblico – prima esistente – ove “ormai” confluita, alla fine del flusso, nell’ambito “domestico” della proprietà privata.

Il congegno misuratore è certamente funzionale alla regolare esecuzione del contratto di somministrazione tra l’Ente e il privato cittadino e la sua decettiva manipolazione, strumentale all’apparente decurtazione dei consumi, genera inadempimento e responsabilità contrattuale (es. Cass. civ. sez.3, 5219 del 27/02/2025, Rv. 674044), ma altro è la connotazione oggettiva del bene procurato ed oggetto di illecito impossessamento, che è quello inerente alla fornitura di un pubblico servizio e che consente di delineare la configurabilità dell’aggravante del furto.

La collocazione del luogo e del momento di consumazione dell’asportazione può rilevare sotto il diverso profilo della ricorrenza della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, nel senso che – in aggiunta all’elemento accidentale della consumazione del fatto su bene destinato a pubblico servizio o a pubblica utilità – può essere integrato anche l’altro, parimenti previsto dall’art. 625 co. 1 n. 7 cod. pen. (con l’effetto di un possibile concorso di aggravanti ex art. 66 cod. pen., sez. 4, n. 16894 del 22/01/2004, Rv. 228570; v. anche sez. 5, n. 8002 del 13/01/2021, Rv. 280744) ove la condotta consumativa del furto sia perpetrata nei luoghi di consueto affidamento nel rispetto da parte della massa dei consociati, come ad esempio la c.d. rete esterna.